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Può capitare, e non si stenti a crederlo, che una delibera assembleare, assunta con le necessarie maggioranze, decida di rinunciare alle agevolazioni fiscali relative a lavori di adeguamento di un impianto elettrico o di altra natura del condominio e quindi l'amministratore non provveda ad esperire l'iter finalizzato ad ottenere la relativa detrazione.
Ebbene il singolo condomino potrà, avendone l'interesse, impugnare tale delibera che dunque sarà annullabile, perchè ogni proprietario per fruire della detrazione relativa al suo esborso deve necessariamente contare sull'attività dell'amministratore quanto alla procedura richiesta dalle norme che la regolano, invio della comunicazione, tenuta della documentazione fiscale, ripartizione, ecc.

La Corte di Appello di Milano, sentenza 666 del 6 febbraio del 2008, ha deciso una controversia in materia ricordando che "la maggioranza dei condomini aspira ad adottare una determinazione astrattamente capace di piegare la volontà della minoranza a quella della maggioranza e non potendo tale intento considerarsi legittimo perchè incidente sui diritti individuali di ciascun condomino, tale contrasto tra deliberato e diritti è ragione necessaria e sufficiente per potersi dichiarare l'illegittimità della delibera stessa."
Avv. Luigi De Valeri
 

dolly

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Può capitare, e non si stenti a crederlo, che una delibera assembleare, assunta con le necessarie maggioranze, decida di rinunciare alle agevolazioni fiscali relative a lavori di adeguamento di un impianto elettrico o di altra natura del condominio e quindi l'amministratore non provveda ad esperire l'iter finalizzato ad ottenere la relativa detrazione.
Ebbene il singolo condomino potrà, avendone l'interesse, impugnare tale delibera che dunque sarà annullabile, perchè ogni proprietario per fruire della detrazione relativa al suo esborso deve necessariamente contare sull'attività dell'amministratore quanto alla procedura richiesta dalle norme che la regolano, invio della comunicazione, tenuta della documentazione fiscale, ripartizione, ecc.

La Corte di Appello di Milano, sentenza 666 del 6 febbraio del 2008, ha deciso una controversia in materia ricordando che "la maggioranza dei condomini aspira ad adottare una determinazione astrattamente capace di piegare la volontà della minoranza a quella della maggioranza e non potendo tale intento considerarsi legittimo perchè incidente sui diritti individuali di ciascun condomino, tale contrasto tra deliberato e diritti è ragione necessaria e sufficiente per potersi dichiarare l'illegittimità della delibera stessa."
Avv. Luigi De Valeri
Sì, è vero, mi è già capitato più volte di chiarire che l'adesione all'agevolazione è un diritto del singolo condòmino a detrarre che NON può esser soppresso da una maggioranza assembleare.
http://www.anacisalerno.it/News/36%_da_fare.pdf
 

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