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Ad essere davvero onesti, fa piacere che i due maggiori Tribunali italiani mi abbiano dato ragione su una linea di interpretazione giuridica che avevo dato da subito:

  • La registrazione di un contratto di locazione orale NON VALE A SANARNE LA NULLITA', anche se è stata fatta ai sensi del D.Lgs 23/2011 e successive reincarnazioni.
  • Per tale ragione l'immobile andrà restituito al proprietario, a cui spetterà anche l'indennità per occupazione, ben superiore al triplo della rendita catastale di cui ai ripetuti interventi legislativi.

E' quanto affermato dai Tribunali di Roma e Milano, in due sentenze nel quale difendevo i proprietari.


Chi volesse leggerle, può trovarle qua:


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