Ho intimato causa di sfratto all'inquilino di un locale commerciale che dal febbraio 2020 non ha piu' versato i canoni di affitto pur essendo un esercizio (vendita di pizzeria e friggitoria per asporto) che non e' mai stata costretto a sospendere l'attivita' causa Covid. In prima udienza l'inquilino ha ottenuto una proroga per pagare cosa non avvenuta ed in seconda udienza il giudice si e' preso tempo per la decisione e successivamente la causa e' stata assegnata ad altro giudice. Sono da piu' di un mese in attesa della sentenza.
Cio' detto volevo conferma che il decreto sostegni abbia eliminato anche per le locazioni commerciali il pagamento dell'imposta per gli importi non percepiti dal 1 gennaio 2020 a seguito di intimazione di sfratto o dell'ingiunzione di pagamento. Ed in caso affermativo come comunicare all'Agenzia delle Entrate il diritto all'esenzione.
La notizia a seguire la ho appresa dal sito dell'ADUC.
AFFITTO, TASSAZIONE IN CASO DI MOROSITA'
I canoni derivanti da contratti di locazione non percepiti a decorrere dal 1 gennaio 2020 NON non concorrono a formare il reddito soggetto a tassazione (sono quini NON tassati), purche' la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosita' o dall'ingiunzione di pagamento.
La novità era stata introdotta nel 2019 per i contratti stipulati dal 1/2/2020, ma la conversione in legge del decreto sostegni elimina questa limitazione prevedendo che l'esenzione riguardi i canoni non percepiti da tale data.
Per le locazioni commerciali la legge di conversione prevede anche un "percorso condiviso per le ricontrattazioni" nel caso di il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d'affari, del fatturato o dei corrispettivi derivante dalle restrizioni in ambito COVID-19 e dalla crisi economica legata alla pandemia. Locatario e locatore, dice la legge, sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione.
Riferimento: Decreto "sostegni", Dl 41/2021 convertito nella Legge 69/2021, art. 6 septies che modifica l'art. 3-quinquies del Dl 34/2019 (la norma di riferimento rimane il TUIR (Dpr 917/86), art.26) e art.6 novies.
Cio' detto volevo conferma che il decreto sostegni abbia eliminato anche per le locazioni commerciali il pagamento dell'imposta per gli importi non percepiti dal 1 gennaio 2020 a seguito di intimazione di sfratto o dell'ingiunzione di pagamento. Ed in caso affermativo come comunicare all'Agenzia delle Entrate il diritto all'esenzione.
La notizia a seguire la ho appresa dal sito dell'ADUC.
AFFITTO, TASSAZIONE IN CASO DI MOROSITA'
I canoni derivanti da contratti di locazione non percepiti a decorrere dal 1 gennaio 2020 NON non concorrono a formare il reddito soggetto a tassazione (sono quini NON tassati), purche' la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosita' o dall'ingiunzione di pagamento.
La novità era stata introdotta nel 2019 per i contratti stipulati dal 1/2/2020, ma la conversione in legge del decreto sostegni elimina questa limitazione prevedendo che l'esenzione riguardi i canoni non percepiti da tale data.
Per le locazioni commerciali la legge di conversione prevede anche un "percorso condiviso per le ricontrattazioni" nel caso di il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d'affari, del fatturato o dei corrispettivi derivante dalle restrizioni in ambito COVID-19 e dalla crisi economica legata alla pandemia. Locatario e locatore, dice la legge, sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione.
Riferimento: Decreto "sostegni", Dl 41/2021 convertito nella Legge 69/2021, art. 6 septies che modifica l'art. 3-quinquies del Dl 34/2019 (la norma di riferimento rimane il TUIR (Dpr 917/86), art.26) e art.6 novies.