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Decreto legislativo del 23 febbraio 2023
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Testo
<blockquote data-quote="basty" data-source="post: 477516" data-attributes="member: 35382"><p>Incuriosito, sto rileggendo il decreto: mi pare di poter citare i seguenti articoli, che riguardano l'utenza finale.</p><p></p><p>art.6 c.2 punto c) ed in particolare</p><p>art. 6 c.8</p><p>8. La valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni per gli <strong>edifici e locali prioritari</strong> di cui al comma 2, lettera c), è effettuata dai gestori idrici <strong>della distribuzione interna per la prima volta entro il 12 gennaio 2029,</strong> inserita dai medesimi gestori nel sistema AnTeA, <strong>riesaminata ogni sei anni</strong></p><p></p><p>Per la verità non ho trovato nulla in merito agli edifici non prioritari: quelli prioritari di cui all'art. sopracitato sono in pratica strutture sanitarie, alberghiere, comunitarie, di pubblica ristorazione; non edifici privati domestici.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="basty, post: 477516, member: 35382"] Incuriosito, sto rileggendo il decreto: mi pare di poter citare i seguenti articoli, che riguardano l'utenza finale. art.6 c.2 punto c) ed in particolare art. 6 c.8 8. La valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni per gli [B]edifici e locali prioritari[/B] di cui al comma 2, lettera c), è effettuata dai gestori idrici [B]della distribuzione interna per la prima volta entro il 12 gennaio 2029,[/B] inserita dai medesimi gestori nel sistema AnTeA, [B]riesaminata ogni sei anni[/B] Per la verità non ho trovato nulla in merito agli edifici non prioritari: quelli prioritari di cui all'art. sopracitato sono in pratica strutture sanitarie, alberghiere, comunitarie, di pubblica ristorazione; non edifici privati domestici. [/QUOTE]
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