Suprema Corte di Cassazione nella Sentenza N° 1956 del 22 febbraio 2000, ha sancito che “Il principio dell'ambulatorietà passiva ha riscontro nell'art. 63, comma secondo, disp. att. cod. civ.; in virtù di esso l'acquirente di una unità immobiliare condominiale può essere chiamato a rispondere dei debiti condominiali del suo dante causa, solidalmente con lui, ma non al suo posto, ed opera nel rapporto tra il Condominio ed i soggetti che si succedono nella proprietà di una singola unità immobiliare, non anche nel rapporto tra quest'ultimi. In questo secondo rapporto, salvo che non sia diversamente convenuto tra le parti, è invece operante il principio generale della personalità delle obbligazioni; l'acquirente dell'unità immobiliare risponde soltanto delle obbligazioni condominiali sorte in epoca successiva al momento in cui, acquistandola, è divenuto condomino; e se, in virtù del principio dell'ambulatorietà passiva di tali obbligazioni sia stato chiamato a rispondere delle obbligazioni condominiali sorte in epoca anteriore, ha diritto a rivalersi nei confronti del suo dante causa. Stante la portata generale che deve riconoscersi al secondo comma dell’articolo 63 disp. att. al c.c., si deve ritenere opponibile il vincolo di solidarietà passiva anche all’acquirente a pubblici incanti o a seguito di espropriazione, vedi in tal senso le pronunzie del Tribunale di Milano 8 luglio 1971 e del Tribunale di Roma 18 dicembre 1961.