paradox

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Chiarisco la domanda: posto che l'interpello va presentato all'agenzia del territorio, qual è la "Direzione Compartimentale competente per territorio della relativa Agenzia delle Entrate” a cui indirizzare la raccomandata?

Questa? http://wwwt.agenziaentrate.gov.it/servizi/UfficiProvinciali/ufficio.htm?iduff=RM1&r=Lazio&pr=Roma

Oppure, poiché l'Agenzia del Territorio è stata di fatto inglobata dall'agenzia delle Entrate, è valida la presentazione dell'interpello presso una qualsivoglia sede di quest'ultima?
 

Nemesis

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è valida la presentazione dell'interpello presso una qualsivoglia sede di quest'ultima?
L'interpello è un'istanza che il contribuente rivolge all'Agenzia delle Entrate prima di attuare un comportamento fiscalmente rilevante, per ottenere chiarimenti in merito all'interpretazione di una norma obiettivamente incerta, relativa a tributi erariali, da applicare a casi concreti e personali.
 

paradox

Membro Ordinario
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Mi basavo su ciò che un altro utente suggeriva :

"Fai un interpello all'Agenzia delle Entrate (Agenzia del Territorio) in fondo è questo organismo che irrogherà la sanzione in caso di irregolarità. Se hanno il potere di sanzionare avranno pure "i parametri" di valutazione per poter giudicare se un dato o una procedura sono corretti o meno."
 

paradox

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Per conoscenza, trascrivo la risposta ricevuta oggi dal comune di Roma. Era valida la tesi di Gianco e Nemesis : il cespite non è da considerarsi "nuova unità immobiliare, ergo può essere alienato prima dei cinque anni "canonici".

IN RISCONTRO ALLA SUA NOTA, DOPO AVER CONSULTATO IL DIRIGENTE DELLA UOT, LE RAPPRESENTIAMO CHE LA PROCEDURA ATTUATIVA AI SENSI DELLA L.R. N. 13 DEL 2009 PER IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DA C2 A A2 DI UNA UNITA’ IMMOBILIARE PREESISTENTE ALLA DATA DEL 16/04/2009 E’ STATA CORRETTAMENTE ESEGUITA SOTTO I PROFILI DI COMPETENZA DI QUESTO UFFICIO CHE SONO QUELLO URBANISTICO>TECNICO-EDILIZIO E QUELLO IGIENICO-SANITARIO. CON PUNTUALE RIFERIMENTO ALLA STIPULA DELL’ATTO D’OBBLIGO A FAVORE DI ROMA CAPITALE CIRCA LA NON ALIENABILITA’ DELLA UNITA’ IMMOBILIARE IN QUESTIONE, ESSO E’ RIFERITO ALLE ‘’NUOVE UNITA’ IMMOBILIARI ‘’ (SI VEDA ART. 3 PUNTO 6) E QUINDI, NON RICORRENDO TALE CARATTERISTICA NEL CASO DI SPECIE CHE RIGUARDA UNA UNITA’ IMMOBILIARE PREESISTENTE, SIA PURE CON DIVERSA DESTINAZIONE D’USO, NON E’ STATO RICHIESTO.

CORDIALI SALUTI
 

stefano1969

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Buongiorno a tutti riprendo questo vecchio thread per chiedervi: vorrei usufruire anche io della legge sui sottotetti per trasformare il mio sottotetto in appartamento, ma ho il seguente dubbio.
La legge regionale sui sottotetti si applica solo se si è proprietari oltre al sottotetto di altra unità immobiliare nel palazzo? In quanto io non sono proprietario di nessun altra unità immobiliare.
A tal proposito ho ricevuto pareri discordanti dai vari geometri a cui ho posto il quesito.
Grazie
 

griz

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In Lombardia è importante solo che il sottotetto sia trasformabile cioè che se sarà necessario modificare l'esterno della struttura per poter arrivare ad avere le caratteristiche perchè possa essere reso abitabile, le norme urbanistiche della zona permettano queste modifiche e secondo me serve anche un'autorizzazione del comdominio all'aumento delle unità immobilari residenziali al proprio interno
 

stefano1969

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@gritz quindi se ho capito bene non è necessario almeno in Lombardia essere proprietari di altra proprietà unità immobiliare nel palazzo.
Corretto?
Grazie
 

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