M

mumau

Ospite
2 maggio 2013
E' stato commesso furto con scasso nel box di un appartamento locato.
Le spese di riparazione dei danni provocati alla porta e alla serratura del box sono a carico dell'Inquilino o del Proprietario ?
Grazie dei chiarimenti.
Maurizio
 
U

User_29045

Ospite
"E' un danno all'immobile, di cui l'inquilino non ha nessuna colpa"

FONTE: http://it.diritto.assicurazioni.narkive.com/7dLjsMPb/danni-per-furto-con-scasso-inquilino

Copio & Incollo dal link sopra riportato, per paura che il link sopra riportato venga reso disattivo:

Secondo l'art. 1576 del Codice Civile, il proprietario deve eseguire
tutte le riparazioni necessarie ad eccezione della piccola
manutenzione, che è a carico dell'inquilino.
Per quanto i singoli contratti di locazione possano disporre
diversamente ed in deroga (e qui è indispensabile dare uno sguardo al
proprio) di solito il criterio generale di cui sopra viene rispettato.
Peraltro il danno da tentato furto colpisce i beni del proprietario
(porte, fineste, infissi) senza che l'inquilino ne abbia alcuna
responsabilità: i ladri avrebbero fatto visita a prescindere
dall'esistenza del rapporto di locazione.
Per sostenere che sia tutta colpa dell'inquilino che magari ha
imprudentemente vantato il possesso di lingotti d'oro e quadri
d'autore, bisogna avere prove certe e soprattutto convincere il
giudice.
 

maidealista

Fondatore
Membro dello Staff
Proprietario Casa
Aggiungo altri articoli de C.C. :
Art. 1588 Perdita e deterioramento della cosa locata
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile (1218 e seguenti,1256 e seguenti).
E' pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.
Art. 1589 Incendio di cosa assicurata
Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo (1891), la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.
Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.
Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore (1916).
Art. 1590 Restituzione della cosa locata
Il conduttore deve restituire (1177) la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto.
In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione.
Il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetusta.
Le cose mobili (812) si devono restituire nel luogo dove sono state consegnate.
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
e se un sasso schizzato da una macchina, rompe un vetro della vetrina, a chi compete il danno da pagare l'inquilino o il proprietario?
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
IL LOCATARIO HA IN GESTIONE LA PROPRIETà E PERTANTO LA DEVE GARANTIRE AL LOCATORE, in primis doveva assicurare i vetri delle vetrine ed agli atti vandalici oltre che a danni r.c.d.
 
U

User_29045

Ospite
L'assicurazione può non essere obbligato a farla, il proprietario.

Basta scriverlo nel contratto di locazione.

Idem per il locatario, non è obbligato a fare l'assicurazione se non è specificato nel contratto.
 

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