Posso fare un atto di fede su quanto affermi.
ma mi piacerebbe leggere riferimenti normativi....
Vedo di spiegare ed espandere la risposta che era un po' sintetica ma di cui potevi trovare riscontro in tutte le pubblicazioni delle associazioni di categoria (amministratori di condominio, proprietari, inquilini etc)
In ossequio al giusto appunto di UnGiocatore va distinta la questione civile da quella penale.
Secondo l' Art. 27 della Costituzione
la responsabilità penale è personale, cioè direttamente attribuibile al soggetto che compie l' illecito, fatta salva l' eventuale colpa del mandante.
La mia risposta era riferibile al caso proposto...quindi danneggiamenti a parti comuni da parte del conduttore (inquilino) di una unità inserita in contesto condominiale.
Il proprietario condomino è responsabile della cosa comune di cui può usufruirne secondo destinazione d' uso e per gli eventuali danni che nell' uso o per colpa arreca agli stessi (vedi combinato Art. 1138 e Art. 1177 e Art. 1218 CC)
La norma viene spesso ribadita nei Regolamenti di Condominio con inclusa responsabilità anche per gli atti compiuti da persone che hanno avuto accesso al Condominio su iniziativa del condomino/proprietario.
Non vi è uno specifico Articolo di Legge che stabilisca la responsabilità del Locatore per l' azione del suo Conduttore ma dal combinato di vari Articoli si può desumere la cosa.
Quando non si trova la corrispondenza vi è la Giurisprudenza, unica interprete delle norme, cui riferirsi.
La Suprema Corte ha da tempo stabilito che il condomino, siccome principale destinatario delle norme regolamentari si pone nei confronti della collettività sia come responsabile delle dirette violazioni di quelle norme da parte sua ma anche come responsabile delle violazioni delle stesse norme da parte del conduttore del suo bene, sia in quanto agevolate da sua
culpa in eligendo e sia da sua
culpa in vigilando o, comunque, dall'omissione di tutto quanto sia esigibile da lui (
vedi Cassazione 29 agosto 1997 n. 8239, 18 maggio 1984 n. 3063)
Tale responsbailità vale in entrambe le direzioni...quindi sempre responsabilità del locatore che il conduttore non abbia a subire danno da cose o parti comuni del Condominio.