Gianco

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Se non sono cambiati i comportamenti comunali, nei casi di frazionamento/creazione di una uiu ulteriore, se non c’è area parcheggio privata disponibile, il parcheggio viene monetizzato incrementando gli oneri di urbanizzazione. Quindi il problema non si porrebbe (a parte il portafoglio)
Quanto all’aumento di carico condominiale, non mi risulta alcuna norma che dia al condominio facoltà di deliberare il consenso. L’unica regola che conosco è quella della possibilità di rivedere i millesimi condominiali.
In aggiunta in assenza della possibilità di realizzare un ulteriore posto auto lo si può acquistare in un altro fabbricato nel giro di 100 m a condizione che non sia in eccesso per l'immobile dove è ubicato.
 

Gianco

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Professionista
Puoi darmi un riferimento legale o legislativo.
E' molto semplice per poterlo vendere occorre esserne proprietario. Mentre se ti è stato assegnato è sufficiente che sottoscrivi una dichiarazione che consegnerai al subentrante ed una copia per conoscenza al condominio o chi per lui.
 

Franci63

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Perché la concessione edilizia DEVE essere richiesta dai proprietari e rilasciata agli aventi diritto
L’agente diritto è il proprietario della singola unità , non il condominio, che non c’entra.
E' prescritto che per ogni nuova unità immobiliare da realizzare debba essere proposto almeno un nuovo posto auto.
Non è una nuova unità ; a ben vedere era un c/6 già esistente.
Se ha avuto i permessi , compreso il cambio di destinazione, evidentemente non era richiesto nuovo posto auto.
 

Gianco

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Professionista
Te lo chiedo ancora ; in base a quale norma il condominio dovrebbe dire la sua sul cambio di destinazione d'uso di una parte privata, se questo non è vietato dal regolamento condominiale ?
Stiamo parlando di un locale deposito che diventa abitazione. Ho già affermato che questo caso, a mio parere, non sia possibile. Ma dovendo gravare sulle parti e servizi condominiali: scale, impianti idrico, fognario, riscaldamento e magari posto macchina, occorre che ci sia la pronuncia del condominio che altrimenti se ne dovrà caricare gli oneri. Scusate, ma non ho tempo per andare a cercare leggi di riferimento.
 

Franci63

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Proprietario Casa
Ho già affermato che questo caso, a mio parere, non sia possibile.
Secondo te non è possibile , ma è successo, direi.
Se necessario, rifaranno le tabelle o troveranno un sistema per rendere equo il carico: ma questo non significa che sia obbligatorio avere l’ok preventivo del condominio.

Ma non intendo proseguire oltre, visto che esula dalla domanda iniziale, e non vorrei arrivare anche qui a 200 post ripetitivi.
Buona serata a tutti quanti
 

Gianco

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Professionista
Ho effettuato delle ricerche e mi sembra che il posto auto possa essere ceduto in base alla legge n. 246 art. 12 comma 9.
Detto articolo rimanda al comma 1 che fra l'altro recita:
b) l’articolo 47 è sostituito dal seguente:
«Art. 47. – 1. L’atto notarile non può essere ricevuto dal notaio se non in presenza delle parti e, nei casi previsti dall’articolo 48, di due testimoni.
Le parti ovviamente sono i proprietari, quindi i condomini.
 

Gianco

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Professionista
non saprei, forse @Gianco
dovrebbe chiarire quando parla di "progetto" a quale fa riferimento
1) quello del privato che concerne il cambio di destinazione d'uso
2) quello in cui si prevede la creazione di nuovo posto auto in area condominiale
Un progetto che prevede il cambio di destinazione d'usa da locale deposito ad abitazione già lascia perplesso perché se è diventato un volume residenziale perché prima non lo era? E comunque, cambiando i carichi sulle parti condominiali il condominio si deve esprimere ed accettare il progetto. Anche la creazione di un posto auto nel cortile condominiale deve essere deciso dal condominio e quindi il progetto deve avere il suo assenso.
 

Franci63

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Proprietario Casa
Detto articolo rimanda al comma 1 che fra l'altro recita:
b) l’articolo 47 è sostituito dal seguente:
«Art. 47. – 1. L’atto notarile non può essere ricevuto dal notaio se non in presenza delle parti e, nei casi previsti dall’articolo 48, di due testimoni.
Le parti ovviamente sono i proprietari, quindi i condomini.
L’articolo rimanda al comma 1 della legge menzionata nel comma 9 del”art. 12 su richiamato, non al comma 1 dell‘art. 12 stesso.
Quanto hai scritto, scusa, ma non ha alcun senso.
 

Gianco

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Professionista
Qua siamo solo al #48, ma mollo subito!
Sarà ma secondo la mia interpretazione richiede la presenza delle parti dal notaio.
 

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