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Non ti so dare riferimenti legislativi: ma credo ci siano due tipi di posti auto: un conto è una delibera condominiale che concede l'uso esclusivo di una parte comune , altro è un diritto di superficie censito ed accatastato con diritto d'uso esclusivo.Puoi darmi un riferimento legale o legislativo. Grazie
la risposta è implicita in questoQuanto all’aumento di carico condominiale, non mi risulta alcuna norma che dia al condominio facoltà di deliberare il consenso.
Premesso che un cambio della destinazione d'uso, nonché un frazionamento di un immobile esistente, determinano un ulteriore carico per il condominio.in base a quale norma il condominio dovrebbe dire la sua sul cambio di destinazione d'uso di una parte privata, se questo non è vietato dal regolamento condominiale ?
... appunto.la risposta è implicita in questo
L'aumento del volume e/o il cambio di destinazione d'uso deve essere approvato dal condominio,....
A parte il fatto che il progetto doveva essere approvato e sottoscritto dal condominio nella persona del suo rappresentante,
Perché ?
Quello è stato approvato dal Comune: che si va cercando allora?1) quello del privato che concerne il cambio di destinazione d'uso
Questo preliminarmente non richiede progetto: ma delibera assembleare alla unanimità.2) quello in cui si prevede la creazione di nuovo posto auto in area condominiale
la delibero è l'atto preliminare a procedere, a cui fa seguito una richiesta di cambio della destinazione d'uso.Questo preliminarmente non richiede progetto: ma delibera assembleare alla unanimità.
non vero. in caso di approvazione del cambio della destinazione d'uso di una parte comune vige l'art. 1117-ter del CCdelibera assembleare alla unanimità
Cerchiamo di non andare fuori tema anche in questa discussione: il cambio di destinazione d’uso necessità di 4/5 dei millesimi , ma non sappiamo se è questo il caso; avrebbe senso se si dovesse creare ex novo un’area di parcheggio, non per aumentare il numero di posti auto in un’area parcheggio già esistente.in caso di approvazione del cambio della destinazione d'uso di una parte comune vige l'art. 1117-ter del CC
Potrei rispondere non del tutto vero anche a te:non vero. in presenza di approvazione del cambio della destinazione d'uso di una parte comune vige l'art. 1117-ter del CC
Ripetizione del #24Rispondi al post #18
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