Raodar

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ho effettuato delle ricerche e mi sembra che il posto auto possa essere ceduto in base alla legge n. 246 art. 12 comma 9.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Puoi darmi un riferimento legale o legislativo. Grazie
Non ti so dare riferimenti legislativi: ma credo ci siano due tipi di posti auto: un conto è una delibera condominiale che concede l'uso esclusivo di una parte comune , altro è un diritto di superficie censito ed accatastato con diritto d'uso esclusivo.

Un diritto d'uso sancito da un rogito credo ti dia diritto di disporne come credi. Lo prevede il c.c.
Altro è una concessione condominiale deliberata a maggioranza, dove il diritto reale rimane in capo al condominio.
In ogni caso sono a conoscenza di una situazione dove in condominio con area a giardino, il RdC contrattuale conferiva una porzione di giardino in uso esclusivo al condomino dirimpettaio.

Quando ha venduto l'alloggio, ha anche trasmesso tale diritto al nuovo acquirente.
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
Quanto all’aumento di carico condominiale, non mi risulta alcuna norma che dia al condominio facoltà di deliberare il consenso.
la risposta è implicita in questo
in base a quale norma il condominio dovrebbe dire la sua sul cambio di destinazione d'uso di una parte privata, se questo non è vietato dal regolamento condominiale ?
Premesso che un cambio della destinazione d'uso, nonché un frazionamento di un immobile esistente, determinano un ulteriore carico per il condominio.
E' palese che la "norma" in questi contesti è il regolamento condominiale, ossia se le suddette circostanze non sono vietate dal regolamento ......allora sono consentite.
Tale principio è stato ampiamente legittimato anche dalla più recente giurisprudenza.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
la risposta è implicita in questo
... appunto.

E allora che senso ha ripetere cose non suffragate da elementi probanti?
L'aumento del volume e/o il cambio di destinazione d'uso deve essere approvato dal condominio,....

la domanda, con risposta implicita, non è mai stata evasa...
A parte il fatto che il progetto doveva essere approvato e sottoscritto dal condominio nella persona del suo rappresentante,
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
non saprei, forse @Gianco
dovrebbe chiarire quando parla di "progetto" a quale fa riferimento
1) quello del privato che concerne il cambio di destinazione d'uso
2) quello in cui si prevede la creazione di nuovo posto auto in area condominiale
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
ma cerchi anche tè la polemica ????

Questo preliminarmente non richiede progetto: ma delibera assembleare alla unanimità.
la delibero è l'atto preliminare a procedere, a cui fa seguito una richiesta di cambio della destinazione d'uso.
> se era un area del cortile, se era un giardino .......va fatta richiesta di cambio d'uso in posto auto con successiva regolarizzazione anche di natura catastale .

delibera assembleare alla unanimità
non vero. in caso di approvazione del cambio della destinazione d'uso di una parte comune vige l'art. 1117-ter del CC
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
in caso di approvazione del cambio della destinazione d'uso di una parte comune vige l'art. 1117-ter del CC
Cerchiamo di non andare fuori tema anche in questa discussione: il cambio di destinazione d’uso necessità di 4/5 dei millesimi , ma non sappiamo se è questo il caso; avrebbe senso se si dovesse creare ex novo un’area di parcheggio, non per aumentare il numero di posti auto in un’area parcheggio già esistente.
Mentre serve l ‘ unanimità per assegnare l’eventuale posto in più in uso ad un solo condomino.
In ogni caso sia i 4/5 sia l ‘unanimità sono molto difficili da raggiungere.
La discussione non chiede questo, ma solo se è possibile cedere l’uso del posto auto già esistente insieme alla nuova unità abitativa venuta in essere con il cambio d’uso, o no.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
non vero. in presenza di approvazione del cambio della destinazione d'uso di una parte comune vige l'art. 1117-ter del CC
Potrei rispondere non del tutto vero anche a te:
Si può definire cambio di destinazione d'uso una variazione che implica solo un "uso" diverso, e se esclusivo, temporaneo e non pregiudizievole per gli altri..

Altrimenti entra in gioco l'art. 1119 che vieta la divisione delle parti comuni: a questo tipo farei riferimento per una assegnazione permanente ed esclusiva ad un unico condomino.
Al riguardo presumo applicabile anche l'art. 1108 c. 3 che impone l'unanimità della comunione per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore ai 9 anni.

Quanto alla comunicazione catastale, noto che nella prassi non viene fatta alcuna pratica catastale, se non si alienano diritti reali su una area comune; solo in quel caso ritengo necessaria una pratica urbanistico-catastale che identifichi uno specifico sub in particella, con conseguente assegnazione di classamento.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Rispondi al post #18
Ripetizione del #24
@Franci63, Perché?
Gianco aveva scritto: A parte il fatto che il progetto doveva essere approvato e sottoscritto dal condominio nella persona del suo rappresentante,
Perché la concessione edilizia DEVE essere richiesta dai proprietari e rilasciata agli aventi diritto
@Franci63, Non esiste nuovo posto auto.
Gianco aveva scritto: il nuovo posto auto che dovrebbe essere indicato nella planimetria che li indica tutti.
E' prescritto che per ogni nuova unità immobiliare da realizzare debba essere proposto almeno un nuovo posto auto.
 

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