mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Il compito di controllare tutti i requisiti per le facilitazioni e gli incentivi è stato demandato all'Agenzia delle Entrate che, immagino, si avvarrà della Guardia di Finanza.
Credo che sia sottinteso che la cessione del credito d'imposta al locatore debba avvenire solo con il suo consenso. Se non avesse capienza, infatti, non se ne farebbe nulla. E anche se ha capienza non è detto che voglia complicarsi la vita !
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Il soggetto avente diritto al credito d’imposta è solo il conduttore. Ed è lui che può “optare”.

È scritto che può "optare"...non che può "imporre" il trasferimento ad altri.
Vale quanto avviene anche con i bonus fiscali in ambito edilizio.

Non puoi nemmeno pensare che un "diritto" possa essere esercitati a scapito di altri.
 

MARxxxxx

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Per ora si attende ancora la pubblicazione in G.U. della versione definitiva. In ogni caso, la bozza discussa nel CDM è stata differente rispetto alla bozza precedente. In particolare, relativamente al credito d’imposta per le locazioni commerciali (Art. 31 della bozza), mentre in precedenza veniva riferito alle mensilità di Aprile, Maggio e Giugno, ora si legge: “Il credito d’imposta di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio”. Per regolamentare la sovrapposizione con il credito relativo al canone di Marzo di cui all’Art. 65 del D.L. Cura Italia, il punto 10 del medesimo Art. 31 prevede che “Il credito d’imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d’imposta di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute”. Nella Relazione Illustrativa è specificato: “Il comma 10, al fine di evitare una duplicazione del beneficio in capo ad alcuni soggetti, dispone la non cumulabilità in relazione ai medesimi canoni per il mese di marzo del credito d’imposta di cui al presente articolo con il credito d’imposta di cui all’articolo 65 del decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18”.
Attendiamo la versione definitiva……….
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Per ora si attende ancora la pubblicazione in G.U. della versione definitiva. In ogni caso, la bozza discussa nel CDM è stata differente rispetto alla bozza precedente. In particolare, relativamente al credito d’imposta per le locazioni commerciali (Art. 31 della bozza), mentre in precedenza veniva riferito alle mensilità di Aprile, Maggio e Giugno, ora si legge: “Il credito d’imposta di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio”. Per regolamentare la sovrapposizione con il credito relativo al canone di Marzo di cui all’Art. 65 del D.L. Cura Italia, il punto 10 del medesimo Art. 31 prevede che “Il credito d’imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d’imposta di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute”. Nella Relazione Illustrativa è specificato: “Il comma 10, al fine di evitare una duplicazione del beneficio in capo ad alcuni soggetti, dispone la non cumulabilità in relazione ai medesimi canoni per il mese di marzo del credito d’imposta di cui al presente articolo con il credito d’imposta di cui all’articolo 65 del decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18”.
Attendiamo la versione definitiva……….
Certo che la chiarezza non è il principio a cui si ispirano questi provvedimenti !
 

MARxxxxx

Membro Ordinario
Proprietario Casa
….il problema è nel metodo: 1) Si divulga una prima bozza; 2) Si attendono le reazioni di Confindustria, Confesercenti, Sindacati, etc. etc.; 3) Si predispone una seconda bozza (modificata) e si porta in CDM; 4) In CDM si discute, si modifica e si approva; 5) Si manda il tutto alla Ragioneria generale dello Stato per verificare le coperture (….ieri sera la Ragioneria generale dello Stato non era ancora riuscita a individuare tutte le coperture); 6) Se non ci sono le coperture si rimette mano al testo; 7) Dopo giorni e giorni il D.L. viene pubblicato in G.U.; 8) Nei giorni successivi (anche 20 o 30) INPS ed Agenzia delle Entrate emettono circolari e chiarimenti su come procedere; 9) Entro 60 giorni dalla pubblicazione in G.U. il D.L. viene convertito in Legge (e, per evitare che vi siano modifiche al testo che creerebbero una marea di problemi, si pone la questione di fiducia).
Ora dovremmo essere al punto 5)….
Ovviamente, durante tutto il “percorso”, quotidiani e siti web (con qualsiasi livello di competenza tecnica) scrivono tutto ed il contrario di tutto, creando il caos informativo…
 

MARxxxxx

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Non ho parole! In Gazzetta Ufficiale è stato finalmente pubblicato il D.L. Rilancio... Nell'Art. 28 - Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda - non vi è più traccia della possibilità di cedere il credito d'imposta del 60% al locatore o ad intermediari finanziari, ottenendo uno sconto di pari importo sul canone (opportunità presente nella bozza discussa in Consiglio dei Ministri). E fin qui ci potrebbe anche stare... Ma la cosa grave è che, nella relazione illustrativa (anch'essa "ufficiale"), si continua a fare riferimento alla possibilità di cedere il credito (con rinvii ai commi 7 e 8 che, nel frattempo, sono cambiati)! A questo punto penso che il caos sia inevitabile....
 

MARxxxxx

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Art. 28 - Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.
3. Il credito di imposta di cui ai commi l e 2 spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.
4. Il credito d'imposta di cui al comma l spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.
5. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.
6. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta dì sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio I 997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
8. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.
10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.424,1 milioni di euro, si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
Art.122 - Cessione dei credili d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta elencati al successivo comma 2 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
2. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle seguenti misure introdotte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19:
a) credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
b) credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28;
c) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120;
d) credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui ali' articolo 125.
3. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell1articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo l, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al comma l. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.
 

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