D.L. RILANCIO – BOZZA
Art. 31
Agevolazioni per gli affitti
1) Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attivita d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attivita industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attivita di lavoro autonomo.
2) Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attivita industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attivita di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.
3) Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente.
4) Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione [, di leasing o di concessione] di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attivita istituzionale.
5) Il credito d’imposta di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno, a condizione che i soggetti locatari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
6) Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti e utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7) Il soggetto avente diritto al credito d’imposta di cui al presente articolo, in luogo dell'utilizzo diretto dello stesso, può optare per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Il credito d’imposta è utilizzabile dal locatore o concedente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione. Per i locatori o concedenti esercenti attivita d’impresa, arteo professione, il credito d'imposta è altresi utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione, a decorrere dal mese successivo alla cessione.
8) Il credito d’imposta di cui al presente articolo, anche nell’ipotesi di cui al comma 7, può, in luogo dell’utilizzo diretto dello stesso, essere ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facolta di successiva cessione del credito.
9) Al credito d’imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
10) Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite le modalita
attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.
11) Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ….
Relazione illustrativa
La norma prevede, per i soggetti esercenti attivita d’impresa, arte o professione, l’istituzione di un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attivita industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attivita di lavoro autonomo. Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.
Il comma 2 stabilisce che, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attivita industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attivita di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetti nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.
Ai sensi del comma 3 il credito di imposta spetta alle strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente.
Condizione necessaria per fruire del credito d’imposta d’imposta e commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno e che i soggetti locatari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente (comma 5).
Il credito d’imposta puo essere usato esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita produttive.
I commi 7 e 8 stabiliscono che Il soggetto avente diritto al credito d’imposta, in luogo dell'utilizzo diretto dello stesso, puo optare per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Viene inoltre stabilito, al comma 10, che le modalita attuative delle disposizioni di cui al presente articolo sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
Art. 31
Agevolazioni per gli affitti
1) Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attivita d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attivita industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attivita di lavoro autonomo.
2) Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attivita industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attivita di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.
3) Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente.
4) Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione [, di leasing o di concessione] di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attivita istituzionale.
5) Il credito d’imposta di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno, a condizione che i soggetti locatari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
6) Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti e utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7) Il soggetto avente diritto al credito d’imposta di cui al presente articolo, in luogo dell'utilizzo diretto dello stesso, può optare per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Il credito d’imposta è utilizzabile dal locatore o concedente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione. Per i locatori o concedenti esercenti attivita d’impresa, arteo professione, il credito d'imposta è altresi utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione, a decorrere dal mese successivo alla cessione.
8) Il credito d’imposta di cui al presente articolo, anche nell’ipotesi di cui al comma 7, può, in luogo dell’utilizzo diretto dello stesso, essere ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facolta di successiva cessione del credito.
9) Al credito d’imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
10) Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite le modalita
attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.
11) Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ….
Relazione illustrativa
La norma prevede, per i soggetti esercenti attivita d’impresa, arte o professione, l’istituzione di un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attivita industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attivita di lavoro autonomo. Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.
Il comma 2 stabilisce che, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attivita industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attivita di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetti nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.
Ai sensi del comma 3 il credito di imposta spetta alle strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente.
Condizione necessaria per fruire del credito d’imposta d’imposta e commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno e che i soggetti locatari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente (comma 5).
Il credito d’imposta puo essere usato esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita produttive.
I commi 7 e 8 stabiliscono che Il soggetto avente diritto al credito d’imposta, in luogo dell'utilizzo diretto dello stesso, puo optare per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Viene inoltre stabilito, al comma 10, che le modalita attuative delle disposizioni di cui al presente articolo sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
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