robyt53

Nuovo Iscritto
Salve, possiedo un terreno agricolo da 25 anni. Due anni fa è passato edificabile, dai rilievi fatti per un progetto, emerge che un confinante ha posizionato la sua costruzione, avvicinandosi al confine di 1,5m occupando tutto il lato che è di 40m . Il terreno non è grande, quel metroemezzo mi costringe ad allontanare ulteriormente la costruzione dal confine? Se sì cosa posso fare per recuperare al danno subito?
Roberto
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Leggi questo, è molto chiaro;

La distanza minima fra le costruzioni è di tre metri. I regolamenti comunali possono stabilire distanze maggiori.
La nozione di costruzione comprende qualunque opera non completamente interrata avente i requisiti della solidità e della immobilizzazione rispetto al suolo. Non si considerano costruzioni una baracca, un chiosco, un box che non sono fissati al suolo, ma vi poggiano senza fondamenta. Non si considerano costruzioni, ai fini delle distanze, i muri di cinta e i muri isolati di altezza inferiore a tre metri (art. 878).
Per costruzione soggetta ai limiti di distanza non deve necessariamente intendersi un'opera edilizia o in muratura, potendo essa consistere in qualunque manufatto che abbia carattere di stabilita e che, per la sua consistenza, possa dar luogo alla formazione di interstizi dannosi o pericolosi per la sicurezza e l'igiene, a cui tutela deve ritenersi sancito il divieto contenuto nell'art 873 C.C., espressamente ribadito per le sopraelevazioni dei muri di cinta dall'art 878 stesso codice e riecheggiato dalle norme sulle distanze delle piantagioni dal confine (artt. 892, 894 C.C.). ( nella specie l'opera posta in essere in violazione dei limiti di distanza era costituita da una palizzata, con i singoli pali infissi stabilmente al suolo, intersecata da fili metallici, destinata a sostenere una spalliera di erbe rampicanti). (Cass. 173/1962)
La norma sulle distanze ha lo scopo tradizionale di evitare la creazione di spazi angusti (intercapedini) malsani e di lasciare ad ogni costruzione la giusta quantità di luce ed aria. Perciò la norma non riguarda le costruzioni interrate. Inoltre la norma si applica solo in rapporto al confine con un fondo di altro proprietario. Quindi chi costruisce sul proprio terreno, a distanza dai confini, può creare tutte le intercapedini che vuole. L'obbligo della distanza di tre metri va riferito al primo confine che si incontra; se vi è un confine, poi una sottile striscia di terreno di un secondo proprietario (oppure una strada con sedime autonomo) e poi il confine di un terzi proprietario, non vi è obbligo di osservare distanze rispetto a questo terzo (sempre salvo diverso regolamento comunale).
Chi costruisce in prossimità del confine di un terreno su cui non vi sono già costruzioni, deve costruire a m. 1,5 dal confine.
Se sull'altro terreno vi è già una costruzione a distanza minore di m. 1,5, chi costruisce deve farlo a tre metri dalla precedente costruzione, oppure deve costruire in aderenza ad essa, pagando il valore del terreno occupato e, se utilizza il muro esistente, pagando metà del suo valore. Però il proprietario della costruzione può scegliere di estenderla fino al confine oppure di demolirla in modo da ripristinare la distanza di m. 1,5 (art. 875 C.C.)
Il principio della cosiddetta "prevenzione" per cui chi costruisce per primo ha facoltà di costruire sul confine invece di rispettare la distanza di m. 1,5, viene meno in quei casi in cui i regolamenti comunali stabiliscono che si devono osservare date distanze non fra gli edifici, ma rispetto al confine fra le due proprietà edificabili.
La presenza di una luce non impedisce la costruzione in aderenza. La impedisce invece una servitù di veduta.


http://www.mori.bz.it/distanze/873.htm
 

StLegaleDeValeriRoma

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Dopo aver incaricato un tecnico di effettuare un sopralluogo se confermata la violazione di cui parla si potrà diffidare il vicino al ripristino delle distanze di legge ed eventualmente agire in via giudiziale.
Avv. Luigi De Valeri:daccordo:
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
1° che tipo di costruzione ha posizionato il tuo vicino?
2° il regolamento comunale che distanze prevede tra confinanti
3° se il PGT prevede distanze superiori al c.c. devi intervenire immediatamente e diffidare a ripristinare il tutto come prevede il regolamento comunale:daccordo::idea:
 

raffaelemaria

Membro Assiduo
Professionista
prima di fare congetture è opportuno sapere quando il confinante ha costruito e se ciò è conforme alla normativa in vigore al momento della costruzione. Se da 25 anni sei proprietario del terreno e solo ora ti poni il problema posso presumere che da più di 25 anni esiste l'immobile del confinante?
 

robyt53

Nuovo Iscritto
é vero, al momento dell'acquisto l'immobile era costruito in dimensioni molto ridotte e distante dal confine, poi ho trovato un gigante a 2 metri dal confine e praticamente ne occupa guasi tutta la lunghezza che è di 15 mt su 25.
Grazie per l'aiuto
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
lettera di diffida ad adempiere e di ripristino come in precedenza allo stato di fatto, poi dovrai seguire le evenienze che seguiranno del caso
 

raffaelemaria

Membro Assiduo
Professionista
Se l'abuso c'è e viola i tuoi diritti penso proprio che non hai altra alternativa che rivolgerti ad un avvocato, nel caso segnala l'abuso al Comune che dovrebbe intervenire d'ufficio.
 

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