Francescacalella

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Proprietario Casa
Aldilà del vincolo ambientale i fabbricati fra loro devono rispettare una distanza minima di m 3. Mentre se le pareti sono cieche possono essere addossate.
Che significa le pareti cieche
scusa ma la terrazza è aggettante, cioè sporgente nel vuoto come certi balconi,
oppure sarà appoggiata frontalmente su almeno due pilastri?

Secondo me devi, o dovete, innanzitutto giovarvi di un tecnico che si occupi di abusi e sanatorie; se lui dice che gli abusi sono insanabili e da demolire fate richiesta, magari prospettando problemi di stabilità della facciata per accelerare l'iter burocratico, e poi stare con il fiato sul collo del responsabile dell' ufficio comunale che si occupa degli abusi edilizi in modo che prenda provvedimenti in tempi brevi (si fa per dire). Se gli abusi sono sanabili mettiti il cuore in pace.

La terrazza è aggettante sul vuoto, poggia su due staffe oblique orrende!! Nelle corti vicine, che fanno parte sempre dello stesso condominio, erano da anni presenti dei piccoli balconcini carini e che non raggiungevano le finestre dei vicini !!
Il comune ha dichiarato inefficace la SCIA nel 2015!! Da lì non sappiamo più niente ..,
 

Dimaraz

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scusa ma la terrazza è aggettante, cioè sporgente nel vuoto come certi balconi,
oppure sarà appoggiata frontalmente su almeno due pilastri?

E' il dubbio che sorge per l'uso diverso che si fanno di certi sostantivi a seconda della zona d'Italia.

Così avevo interpretato (nuovo bnalcone aggettante) ...e così appare confermato.
Come detto violato il diritto di veduta in appiombo.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
A meno che non si possa avvalere dell'Art. 12 L. 47/85.
è stato abrogato e sostituito dall' art. 34 del D.P.R. n.° 380/2001.
Art. 34 (L) - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire
1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell’ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.
2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 23, comma 01, eseguiti in parziale difformità dalla segnalazione di di inizio attività. (comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
2-ter. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali. (comma introdotto dall'art. 5, comma 2, lettera a), legge n. 106 del 2011)
Comunque l'aggiornamento di @Francescacalella (inefficacia della CILA presentata nel 2015) taglia la testa al toro.
Che significa le pareti cieche
pareti senza finestre
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
@Luigi Criscuolo, conoscevo sia l'art. 12 della 47/85 che il 34 del D.P.R. 380/2001. Solo che generalmente ci si rifà all'originale, non fosse altro perché più volte citato nella professione, in occasione del citato condono edilizio.
 

chiacchia

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Proprietario Casa
La terrazza che appoggia su pareti opposte con delle staffe??? e quelli che subiscono l'appoggio non dicono niente? e sotto alla terrazza non c'è niente?...ma delle foto dei disegni si possono vedere?
 

Francescacalella

Membro Attivo
Proprietario Casa
La terrazza che appoggia su pareti opposte con delle staffe??? e quelli che subiscono l'appoggio non dicono niente? e sotto alla terrazza non c'è niente?...ma delle foto dei disegni si possono vedere?
Si sono orrende !! Il vicino di sotto ha protestato ma poi con l’avvio della pratica comunale ci siamo fermati legalmente nella decisione
Queste sono le foto delle terrazze quelle sopra sono quelle già fatte , la mia finestra e’ quella piccola del bagno accanto al separatore in legno che noi abbiamo richiesto !! La finestra dopo è quella della mia cucina .. ora si apprestano a farne una uguale sotto !!
 

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Francescacalella

Membro Attivo
Proprietario Casa
L’altra vicina , che aveva già protestato e che attualmente confina con quella che sarebbe la nuova terrazza , mi dice che vuole mandare lettera dell’avvocato appellandosi alla 700 per blocco preventivo dei lavori ... non ho capito cosa sia ... il mio avvocato non me ne ha parlato , voi sapete cosa è ? E’il caso di farlo ?
 

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