Dimaraz

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Proprietario Casa
Che troppi la "mettono giù facile"...e di sentenze ne esistono di tutt'altro tenore e per "lavori" molto meno "invasivi" di una veranda.
 

griz

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l'articolo dice però anche che la veranda può essere lesiva per l astabilità e il decoro del condominio qiondi.... Dice che potresti farlo ma.. occhio alle opinioni contrarie
 

Gianco

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La chiusura della veranda comporta un aumento del volume dell'edificio, pertanto lo stesso deve essere acquistato dal condominio.
 

Luigi Criscuolo

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l'articolo dice però anche che la veranda può essere lesiva per la stabilità e il decoro del condominio
l'articolo dice che se la veranda crea problemi di stabilita per l'edificio (ed io vorrei capire in che modo possa avvenire ciò) oppure lede il decoro dell'edificio condominiale il proprietario deve essere citato in giudizio (dalla parte restante dei condòmini) per la rimozione della veranda stessa. Se non c'è la sentenza del giudice la veranda rimane installata nonostante il parere della maggioranza degli altri condòmini. L'articolo dice che il tecnico comunale non può chiedere di allegare alla documentazione per installare una veranda presentata in comune l'autorizzazione della assemblea. E spiega anche il perché: "Una cosa è il rispetto della normativa urbanistica – che segue le leggi del diritto pubblico – un’altra quella dei rapporti con gli altri proprietari, che segue invece le norme civilistiche del diritto di condominio. Ma la cosa più importante da sapere è che la legge non impone al condòmino di chiedere un’autorizzazione all’assemblea, ma solo di informare dei lavori l’amministratore di condominio, ...".
Il vero problema è un altro: i tecnici comunali, per evitare rogne connesse con le liti condominiali, si sono inventati questo ulteriore documento da presentare; ma ciò è illegale. Una tale richiesta è stata presentata da un tecnico comunale per concedere il permesso per la costruzione di un ascensore esterno in un condominio che ne era privo.
 

Dimaraz

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Proprietario Casa
i tecnici comunali, per evitare rogne connesse con le liti condominiali, si sono inventati questo ulteriore documento da presentare; ma ciò è illegale

Anni fà ebbi a discutere con un sedicente professionista maleducato, munito di paraocchi e intriso di protervia da pensare di avere sempre la verità in tasca.

Non vi è nulla di "illegale" nella richiesta dell'addetto dell'Ufficio Comunale...e tantomeno "abuso di potere":
Incollo quanto portai a suffragio all'epoca:

Consiglio di Stato - Sezione V, 21 Ottobre 2003, Sentenza n. 6529

"La giurisprudenza, che in passato era prevalentemente orientata nel senso che il parametro valutativo dell’attività amministrativa in materia edilizia è quello dell’accertamento della conformità dell’opera alla disciplina pubblicistica che ne regola la realizzazione, salvi i diritti dei terzi e senza che la mancata considerazione di tali diritti possa in qualche modo incidere sulla legittimità dell’atto, più recentemente (cfr. C.d.S., Sez. V, 15.3.2001 n. 1507) ha avuto occasione di precisare che la necessaria distinzione tra gli aspetti civilistici e quelli pubblicistici dell’attività edificatoria non impedisce di rilevare la presenza di significativi punti di contatto tra i due diversi profili. In proposito ha, pertanto, chiarito che non è seriamente contestabile che nel procedimento di rilascio della concessione edilizia l’amministrazione abbia il potere ed il dovere di verificare l’esistenza, in capo al richiedente, di un idoneo titolo di godimento sull’immobile, interessato dal progetto di trasformazione urbanistica, trattandosi di una attività istruttoria che non è diretta, in via principale, a risolvere i conflitti di interesse tra le parti private in ordine all’assetto proprietario degli immobili interessati (nel caso in esame concernenti la legittimità - o non - della esecuzione, ai sensi dell’art. 1102 c.c., delle opere edilizie che interessano porzioni condominiali comuni), ma che risulta finalizzata, più semplicemente, ad accertare il requisito della legittimazione del richiedente. Ha, pertanto, concluso che, conformemente a quanto previsto dal cit. art. 4 della L. n. 10/77, in caso di opere che vadano ad incidere sul diritto di altri comproprietari, è legittimo esigere il consenso degli stessi (che può essere manifestato anche per fatti concludenti) e che, a maggior ragione, qualora vi sia un conclamato dissidio fra i comproprietari in ordine all’intervento progettato, la scelta dell’amministrazione di assentire comunque le opere (in base al mero riscontro della conformità agli strumenti urbanistici) evidenzia un grave difetto istruttorio e motivazionale, perché non dà conto della effettiva corrispondenza tra la richiesta di concessione e la titolarità del prescritto diritto di godimento" (cfr. in termini, anche C.d.S., Sez. V, 20.9.2001 n. 4972; Tar Toscana 23.11.2001 n. 1651; Tar Emilia Romana-Parma, 21.3.2002 n. 183).


Poi ripeto anche qui:
chi ha voglia di intraprendere una causa contro una Pubblica Amministrazione sia quantomeno certo delle proprie finanze e del proprio tempo.
 

Luigi Criscuolo

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Proprietario Casa
caro @Dimaraz lungi da l'essere saccente: ho solo postato dei collegamenti a delle pagine che in un certo qual modo rispecchiano il mio pensiero. Trovo strano che un sito come www.laleggepertutti.it pubblichi nel febbraio del 2017 qualcosa che sostiene il contrario di una sentenza del C.d S. del 25/03/2001.
ha, pertanto, chiarito che non è seriamente contestabile che nel procedimento di rilascio della concessione edilizia l’amministrazione abbia il potere ed il dovere di verificare l’esistenza,
 
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