massimo binotto

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Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30
Art. 64 - Interpretazione autentica dell’articolo 2, comma 1, dell’articolo 6, comma 1 e dell’articolo 9, comma 8, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche”.
1. Le norme di deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali di cui all’articolo 2, comma 1, e di prevalenza sulle norme dei regolamenti degli enti locali e sulle norme tecniche dei piani e regolamenti urbanistici di cui all’articolo 6, comma 1 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e successive modificazioni, devono intendersi nel senso che esse consentono di derogare ai parametri edilizi di superficie, volume, altezza e distanza, anche dai confini, previsti dai regolamenti e dalle norme tecniche di attuazione di strumenti urbanistici e territoriali, fermo restando quanto previsto all’articolo 9, comma 8 della medesima legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 con esclusivo riferimento a disposizioni di emanazione statale.
2. Gli eventuali provvedimenti di rigetto o di annullamento emessi dal comune sulla base di una interpretazione degli articoli 2, comma 1, 6, comma 1, e 9, comma 8, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 , diversa da quella indicata al comma 1, sono riesaminati alla luce di quanto previsto dai medesimi.
 

massimo binotto

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Professionista
Esatto...
Il Codice civile, all’art. 873, stabilisce che la distanza minima tra una costruzione e l’altra deve essere di tre metri.
Il Codice Civile, inoltre, stabilisce che i regolamenti locali possono stabilire una distanza maggiore di tre metri; generalmente i piani regolatori e i regolamenti edilizi comunali prevedono distanze maggiori rispetto a quella minima prevista dal Codice.
La legge sopra citata deroga appunto a questo...
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Art. 2 - Interventi edilizi di ampliamento.

1. In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, ivi compresi i piani ambientali dei parchi regionali, è consentito l’ampliamento degli edifici esistenti al 31 ottobre 2013....

Con questa norma siamo riusciti ad ottenere il Permesso di Costruire in deroga dalla distanza dai confini dei 5 mt (rimanendo valida la distanza dei 10 mt dai fabbricati).
Permesso rilasciato dal comune con l'ampliamento del fabbricato posto a mt. 3 dal confine...
Sarà, ma ritengo un sopruso permettere ad uno di poter costruire a 3 m dal confine "sfruttando" il fatto che il fabbricato del vicino sia ad almeno 7 m. Così facendo quest'ultimo verrebbe penalizzato e perderebbe la possibilità di godere dello stesso diritto.
Se non ho interpretato male, mi sembra una norma votata dopopranzo.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Con questa norma siamo riusciti ad ottenere il Permesso di Costruire in deroga dalla distanza dai confini dei 5 mt (rimanendo valida la distanza dei 10 mt dai fabbricati).
Permesso rilasciato dal comune con l'ampliamento del fabbricato posto a mt. 3 dal confine...

Mi pare che l'evidenziato sia quantomeno significativo.
Non vanno nemmeno trascurate tutte le "eccezzioni" che la norma stessa prevede (specie per i centri storici).
Che si sia determinata una "pericolosità" dopo la sentenza è fuori di ogni dubbio.
Attenderemo pronunce perchè comunque un TAR non è giuridicamente rilevante.

Il Codice civile, all’art. 873, stabilisce che la distanza minima tra una costruzione e l’altra deve essere di tre metri.

Esiste anche l' Art. 878 che recita:

Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un'altezza superiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata dall'articolo 873 (1).


E qui esiste proprio un muro che supera tale quota:

Il muro e' alto circa 4 metri e nasconde completamente casa mia dal condominio dei vicini.
.

Giriamola come si vuole...senza il "permesso" del vicino non costruisce.

Più "disquisibile" il fatto che si tratti di 1 (uno) proprietario di un Condominio dove gli altri sono invece consenzienti.
 

calvinsuper

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Più "disquisibile" il fatto che si tratti di 1 (uno) proprietario di un Condominio dove gli altri sono invece consenzienti.

Per la precisione, poi non so quanto valore abbia, quello che si oppone e' proprietario di 1/3 di uno degli appartamenti, gli altri 2/3 di appartamento appartengono a 2 suoi parenti che mi hanno gia' firmato il consenso...
 

moralista

Membro Senior
Professionista
Se il muro di confine è alto 4 mt. puoi costruire in aderenza e a confine, altrimenti il vicino potrebbe utilizzare lo spazio a suo favore da te non utilizzato
 

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