Nemesis

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Sulle ricevute fiscali oltre 77,00€
Di importo superiore a 77,47 euro, se la ricevuta riguarda operazioni soggette all'imposta di bollo.
per il professionista è obbligatoria
L'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine, se l'operazione ne è soggetta. Quindi il contrassegno telematico deve essere apposto sulla ricevuta all'atto della sua formazione.
 

Rompiballe

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Professionista
Alberto ci sono molti pareri contrari su operazioni superiori a 77,47 euro esenti da IVA con l'applicazione della marca da bollo a carico del professionista
 

alberto bianchi

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Alberto ci sono molti pareri contrari su operazioni superiori a 77,47 euro esenti da IVA con l'applicazione della marca da bollo a carico del professionista
I "pareri" sono considerazioni personali e non norme. Le operazioni soggette a Bollo, in linea di massima, sono quelle "fuori campo IVA"m o non soggette ad IVA. In merito ti ha già risposto Nemesis.
Comunque, per tua curiosità, ti allego un prospetto che può aiutarti a far chiarezza.
Quali documenti (fatture, ricevute, note, conti e simili) scontano l’imposta di bollo di 2 euro?
Generalmente scontano l’imposta di bollo su fatture, ricevute, note, conti e simili documenti, pari a € 2,00, tutte le operazioni fuori campo IVA, escluse o esenti dall’IVA, di importo superiore a € 77,47.
Nella seguente tabella un riassunto delle fattispecie a cui si applica la predetta norma
Ambito IVA
Operazioni
Fattispecie
Soggetta a imposta di bollo di € 2,00 per importi oltre € 77,47

Operazioni in campo IVA D.P.R. 633/1972
Imponibili
Imponibile IVA (4%, 10%, 22%)
No
Articolo 17: Inversione Contabile “nazionale” (rottami, subappalti edilizia, cessioni di CPU e cellulari)
No
Articolo 17-ter: Split Payment (scissione dei pagamenti alla Pubblica Amministrazione)
No
Articolo 74: IVA assolta all’origine (editoria, ricariche telefoniche)
No
Esenti
Articolo 10: prestazioni sanitarie, attività educative e culturali, riscossione di tributi, esercizio di giochi e scommesse, prestazioni di mandato e mediazione, operazioni in oro, immobiliari, finanziarie

Non Imponibili
Articolo 8 a), 8 b), 9; articolo 66 comma 5 D.L. 331/1993: esportazioni di beni dirette ed indirette, servizi internazionali, cessioni di beni intracomunitarie, bollette e documenti doganali
No
Articolo 8 c) e 8 bis: esportatori abituali e operazioni assimilate a esportazioni

Escluse
Articolo 15: spese in nome e per conto, interessi di mora, etc…

Operazioni fuori campo IVA D.P.R. 633/1972
Articolo 2,3,4,5,7: operazioni fuori campo IVA (ricevute per prestazioni occasionali, servizi intracomunitari resi, etc…)

Articolo 1 commi 54-89 L. 190/2014 e s.m.: operazioni in franchigia da IVA (regime forfettario)

Articolo 27 commi 1 e 2 D.L. 98/2011 : operazioni non soggette ad IVA (regime di vantaggio – minimi)
 

alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
Tante risposte, ma non inerenti alla mia domanda, chi deve pagare la marca da bollo, il professionista emittente o il ricevente
Per me alla fine la paga il ricevente, salvo casi rarissimi in cui l'emittente, per non perdere il cliente, si dimostra benevolo applicando uno scosto sulla prestazione pari all'ammontare dell'Imposta di Bollo Es. ci sono dei medici che invece di fatturare 140,00 Euro, ne fatturano 138 + 2 Bollo = Tot. 140.00
-
Riguardo all'applicazione della marca da Bollo:
Il soggetto che deve applicare la marca da bollo è il soggetto emittente.
La marca deve essere applicata una volta che il documento viene spedito e consegnato.
Il fatto che però debba essere il soggetto emittente ad applicare la marca, non esclude che la responsabilità per la mancata applicazione gravi “in solido” su emittente e ricevente, cioè sja responsabilità di entrambi i soggetti, che in caso di omissione saranno dunque entrambi sottoposti a sanzione. Per la precisione la normativa precisa che l’obbligo ricade su “tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con l’imposta di bollo
 

basty

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La deve pagare il debitore.
Solo in caso di inadempienza (apposizione del bollo da parte del creditore), c'è responsabilità solidale: che può essere superata se il debitore presenta la ricevuta senza bollo presso la Agenzia delle Entrate entro 15gg (se ricordo bene)
 
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