Le operazioni di divisione ereditaria, compresa la trascrizione nei registri immobiliari, possono essere effettuate anche senza l'intervento del notaio e quindi senza un atto notarile.Pero solo il notaio può stipulare l'atto pubblico.
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Le operazioni di divisione ereditaria, compresa la trascrizione nei registri immobiliari, possono essere effettuate anche senza l'intervento del notaio e quindi senza un atto notarile.Pero solo il notaio può stipulare l'atto pubblico.
Le tue cognizioni si sarebbero ampliate se avessi letto la norma che avevo indicato.Per renderlo pubblico occorre l'autentica del notaio che ne permette la trascrizione per renderlo pubblico. O perlomeno, queste sono le mie cognizioni.
Non hai letto quell'articolo 791-bis c.p.c.Se non ho capito male il giudice se non ci sono opposizioni affida la stipula al notaio scelto dalle parti o nominato direttamente da lui
Dovete leggere la norma: art. 791-bis c.p.c., come modificato dalla legge di conversione (n. 98/2013) del decreto-legge n. 69/2013 che l'ha aggiunto nel c.p.c. dopo l'articolo 791.anche io ho letto, da internet vari ariticoli
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