Le donazioni sono attualmente sottoposte alla disciplina tributaria prevista dalla legge n. 286/2006, che ha sostituito il precedente regime di quasi totale esenzione introdotto nel 2001.
Per il calcolo dell'imposta occorre innanzi tutto individuare il grado di parentela (o di affinità) esistente fra donante e donatario.
Le aliquote applicabili sono le seguenti:
- 4% (oltre la franchigia di €. 1.000.000,00 per ogni beneficiario) se beneficiari sono il coniuge ed i parenti in linea retta;
- 6% (oltre la franchigia di €. 100.000,00 per ogni beneficiario) se beneficiari sono i fratelli o le sorelle;
- ancora 6%, ma senza franchigia, se beneficiari sono i parenti entro il quarto grado, gli affini in linea retta e gli affini in linea collaterale entro il terzo grado;
- 8%, senza franchigia, se beneficiari sono soggetti diversi da quelli di cui ai punti precedenti.
Se la donazione ha per oggetto beni immobili, occorre sostenere anche il pagamento delle seguenti imposte:
- imposta ipotecaria (per la trascrizione nei pubblici registri immobiliari): nella misura del 2% del valore catastale del bene o del maggior valore indicato in atto;
- imposta catastale (per la volturazione al catasto): nella misura dell'1% del valore catastale del bene o del maggior valore indicato in atto.
Tuttavia le aliquote si riducono alla misura fissa di Euro 168,00 per ciascuna di tali imposte, qualora ricorrano per il donatario i requisiti per il riconoscimento dell'agevolazione "prima casa".
In più parcella del notaio, che varia.