valuti anche la possibilità di sospendere le rate del mutuo e metterle in coda : Non tutte le banche hanno aderito
per cui si informi presso la banca di suo cognato se essa è fra questi
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29 gennaio 2010 .
La crisi c’è stata, si è sentita ed è stata pagata a carissimo prezzo dalle famiglie, soprattutto da quelle indebitate per l’acquisto della casa che non ce l’ha fanno proprio più a rimborsare ogni fine mese le rate del prestito. Ecco perché, prima solo alcune banche, e ora l’Associazione bancaria italiana hanno deciso di allungare una mano e andare in soccorso degli italiani.
Dopo molti proclami e lunghe attese, che sono servite a soddisfare le richieste avanzate dalla associazioni dei consumatori, lunedì 1° febbraio prende infatti il via ufficialmente il “Piano famiglie”, in virtù del quale sarà possibile chiedere la sospensione del mutuo per un periodo massimo di 12 mesi.
Per quanto riguarda i dettagli dell’accordo, va detto che è previsto lo stop del rimborso delle rate per i mutui di importo fino a 150.000 euro accesi per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione principale, anche di quelli oggetto di operazioni di cartolarizzazione; nei confronti dei clienti con un reddito imponibile fino a 40.000 euro annui che hanno subito o subiscono nel biennio 2009 e 2010 eventi particolarmente negativi (morte, perdita dell’occupazione, insorgenza di condizioni di non autosufficienza, ingresso in cassa integrazione).
La misura si applica altresì nei confronti dei mutuatari che presentano ritardi nei pagamenti fino a 180 giorni consecutivi.
Per ottenere il beneficio basta fare domanda alla propria banca compilando dei moduli appositi. In particolare, chi ha perso il lavoro deve presentare la lettera di licenziamento, di dimissioni o il contratto dal quale si evinca l’intervenuta scadenza del termine. Serve anche copia della dichiarazione che attesta l’attuale stato di disoccupazione resa al Centro per l’Impiego.
In caso di morte o non autosufficienza del mutuatario, gli eredi o i famigliari devono presentare il certificato di morte o quello rilasciato dall’apposita commissione istituita presso l’Asl che qualifica il mutuatario quale portatore di handicap grave.
In caso di sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario per almeno 30 giorni serve la documentazione dalla quale risultino tali provvedimenti, come la certificazione del datore di lavoro o la sua richiesta di ammissione al trattamento di sostegno del reddito.
Così, se la famiglia rientra nei parametri richiesti, allora verrà accettata la richiesta di sospensione con il piano di ammortamento originale che subirà uno spostamento in avanti nel tempo pari al periodo di sospensione.
Nel presentare la richiesta di adesione non si dovrà versare niente, ma durante il periodo di sospensione continueranno a maturare comunque gli interessi. Inoltre, nell’ipotesi di blocco integrale dei pagamenti, la rata sarà pari a zero nei successivi12 mesi e gli interessi dovranno essere restituiti al termine della sospensione con modalità da contrattare tra l’istituto di credito e il mutuatario.
Per capire se conviene aderire al Piano è fondamentale analizzare le condizioni offerte dalle banche. Molte, infatti, hanno deciso di variare in senso favorevole alcune limitazioni. Ad esempio, alcuni istituti hanno già fatto sapere di non prevedere limiti al valore del mutuo erogato o tetti per il reddito dell’intestatario del mutuo.
Ma, in generale, concordano gli esperti, visto il livello attuale dei tassi al minimo storico - che resterà tale anche nei prossimi mesi - chi ha un mutuo a tasso variabile non ha interesse a richiedere la sospensione: non sfrutterà infatti il risparmio. Mentre chi ha un tasso fisso potrebbe prendere in considerazione uno stop parziale di alcuni mesi per non ritrovarsi poi a pagare gli interessi tutti insieme.