ralf

Nuovo Iscritto
Ciao,il fratello di mio marito ha fatto da garante per un mutuo ipotecario del figlio e della nuora.La nuora ora ha perso il lavoro per cui avranno difficoltà a pagare la rata.Se dovessero saltare qualche rata mio cognato,il garante, a cosa và incontro? Grazie.
 
A

AlbertoF

Ospite
Ciao Sofia,
Veniamo al pratico:
Cosa succede nel vostro caso? Se continuano a pagare le rate non succede nulla. Se si manifestano delle difficoltà il mio consiglio è di andare subito alla Banca ed esporre il proprio caso per vedere,nell'ambito delle possibilità esistenti, cosa e come è possibile comportarsi anche per non dover ritrovarsi tutti ad essere inseriti fra i "cattivi pagatori. Intanto è necessario farsi sospendere il pagamento delle rate future almeno per il periodo consentito ed intanto prendere un pò di tempo in attesa di trovare un nuovo posto di lavoro .Oppure farsi dare un margine di tempo di un paio di mesi di tolleranza nel pagamento della rate, il minimo per non incorrere in eventuali problemi.Se il problema è limitato a qualche rata penso non dovrebbero esistere grosse difficoltà. Però ripeto andate alla Banca.
Nel caso la situazione dovesse precipitare (mi auguro di no) posso fornirti tutte le informazioni atte a chiarire l'iter che la pratica dovrà seguire per un eventuale recupero da parte della banca :
In primis vengono aggrediti i soli beni oggetto del mutuo, cioè dei richiedenti
Per prima cosa la Banca fa a TUTTI (debitori e garanti) un Atto di Precetto con il quale intima il pagamento del debito che è dato da eventuali rate scadute e non pagate più il residuo debito del mutuo in linea capitale. Di regola vengono dati 10 giorni di tempo per provvedere al pagamento ( la validità dell'atto è di 90 giorni dalla data della notifica).
Se quanto sopra richiesto ha esito negativo si passa al Pignoramento Immobiliare sempre sul bene oggetto del mutuo con contemporanea trascrizione alla Conservatoria Dei Registri Immobiliari ( in sostanza viene "bloccato" il bene")
Successivamente la Banca propone la Istanza di Vendita al Tribunale il quale nomina il CTU per redigere e depositare la perizia di stima del bene sottoposto ad esecuzione forzata assegnando poi la procedura esecutiva ad un notaio o commercialista o avvocato.
Se la vendita forzata dei beni non è sufficiente a coprire l'intero debito allora la Banca si rivolge verso il garante mettendo in essere tutta la suddetta procedura verso di lui fino al completo esaudimento.
E' solo a questo punto che entra in gioco tuo cognato, con tutto il suo patrimonio.
Ciao
Alberto
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
valuti anche la possibilità di sospendere le rate del mutuo e metterle in coda : Non tutte le banche hanno aderito
per cui si informi presso la banca di suo cognato se essa è fra questi

-------------------------------------------------da mia economia.it..........................
29 gennaio 2010 .
La crisi c’è stata, si è sentita ed è stata pagata a carissimo prezzo dalle famiglie, soprattutto da quelle indebitate per l’acquisto della casa che non ce l’ha fanno proprio più a rimborsare ogni fine mese le rate del prestito. Ecco perché, prima solo alcune banche, e ora l’Associazione bancaria italiana hanno deciso di allungare una mano e andare in soccorso degli italiani.

Dopo molti proclami e lunghe attese, che sono servite a soddisfare le richieste avanzate dalla associazioni dei consumatori, lunedì 1° febbraio prende infatti il via ufficialmente il “Piano famiglie”, in virtù del quale sarà possibile chiedere la sospensione del mutuo per un periodo massimo di 12 mesi.
Per quanto riguarda i dettagli dell’accordo, va detto che è previsto lo stop del rimborso delle rate per i mutui di importo fino a 150.000 euro accesi per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione principale, anche di quelli oggetto di operazioni di cartolarizzazione; nei confronti dei clienti con un reddito imponibile fino a 40.000 euro annui che hanno subito o subiscono nel biennio 2009 e 2010 eventi particolarmente negativi (morte, perdita dell’occupazione, insorgenza di condizioni di non autosufficienza, ingresso in cassa integrazione).
La misura si applica altresì nei confronti dei mutuatari che presentano ritardi nei pagamenti fino a 180 giorni consecutivi.
Per ottenere il beneficio basta fare domanda alla propria banca compilando dei moduli appositi. In particolare, chi ha perso il lavoro deve presentare la lettera di licenziamento, di dimissioni o il contratto dal quale si evinca l’intervenuta scadenza del termine. Serve anche copia della dichiarazione che attesta l’attuale stato di disoccupazione resa al Centro per l’Impiego.
In caso di morte o non autosufficienza del mutuatario, gli eredi o i famigliari devono presentare il certificato di morte o quello rilasciato dall’apposita commissione istituita presso l’Asl che qualifica il mutuatario quale portatore di handicap grave.
In caso di sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario per almeno 30 giorni serve la documentazione dalla quale risultino tali provvedimenti, come la certificazione del datore di lavoro o la sua richiesta di ammissione al trattamento di sostegno del reddito.
Così, se la famiglia rientra nei parametri richiesti, allora verrà accettata la richiesta di sospensione con il piano di ammortamento originale che subirà uno spostamento in avanti nel tempo pari al periodo di sospensione.
Nel presentare la richiesta di adesione non si dovrà versare niente, ma durante il periodo di sospensione continueranno a maturare comunque gli interessi. Inoltre, nell’ipotesi di blocco integrale dei pagamenti, la rata sarà pari a zero nei successivi12 mesi e gli interessi dovranno essere restituiti al termine della sospensione con modalità da contrattare tra l’istituto di credito e il mutuatario.
Per capire se conviene aderire al Piano è fondamentale analizzare le condizioni offerte dalle banche. Molte, infatti, hanno deciso di variare in senso favorevole alcune limitazioni. Ad esempio, alcuni istituti hanno già fatto sapere di non prevedere limiti al valore del mutuo erogato o tetti per il reddito dell’intestatario del mutuo.
Ma, in generale, concordano gli esperti, visto il livello attuale dei tassi al minimo storico - che resterà tale anche nei prossimi mesi - chi ha un mutuo a tasso variabile non ha interesse a richiedere la sospensione: non sfrutterà infatti il risparmio. Mentre chi ha un tasso fisso potrebbe prendere in considerazione uno stop parziale di alcuni mesi per non ritrovarsi poi a pagare gli interessi tutti insieme.
 

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