Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall'amministratore......... Copia del verbale redatto in maniera scritta, alla fine della seduta và rilasciata al condomino che ne faccia richiesta.....ma questa precisazione non c'è nella norma
condivisibile :
http://www.professionecondominio.it/verbale_assemblea.asp?menuSel=informativa
estratto:
Il verbale va compilato anche se l'assemblea non ha adottato alcuna delibera, questo per consentire a tutti i condomini, compresi gli assenti e i dissenzienti, di controllare lo svolgimento dei lavori e prendere le opportune iniziative. La stesura del verbale non è invece obbligatoria se la prima convocazione è andata deserta. Il verbale andrebbe compilato via via che si svolge la seduta, in modo da registrarne l'andamento con la massima fedeltà. Spesso, però, viene redatto dopo che la seduta è stata dichiarata chiusa: il Tribunale di Palermo lo ha considerato ugualmente valido. Il condomino ha diritto a che vengano messe a verbale sue osservazioni, richieste e dichiarazioni, purché attinenti alla costituzione dell'assemblea e alle relative delibere. Egli ha altresì il diritto di farsi rilasciare copia del verbale, anche se nel corso dell'assemblea non siano state adottate delibere. Il verbale di assemblea, in quanto atto privato e non pubblico, può essere redatto in una lingua diversa dall'italiano, se così stabilisce la maggioranza.
Efficacia probatoria
Il verbale, anche nella parte in cui indica la presenza, di persona o per delega, dei condomini, offre una prova presuntiva dei fatti che afferma essersi verificati in assemblea, per cui spetta al condomino che impugni la delibera provare la non veridicità del verbale. Sotto un altro profilo, il verbale contenente l'indicazione delle spese occorrenti alla conservazione o all'uso delle parti comuni costituisce prova scritta idonea per ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti di un condomino moroso, anche in mancanza dello stato di ripartizione
condivisibile :
http://www.professionecondominio.it/verbale_assemblea.asp?menuSel=informativa
estratto:
Il verbale va compilato anche se l'assemblea non ha adottato alcuna delibera, questo per consentire a tutti i condomini, compresi gli assenti e i dissenzienti, di controllare lo svolgimento dei lavori e prendere le opportune iniziative. La stesura del verbale non è invece obbligatoria se la prima convocazione è andata deserta. Il verbale andrebbe compilato via via che si svolge la seduta, in modo da registrarne l'andamento con la massima fedeltà. Spesso, però, viene redatto dopo che la seduta è stata dichiarata chiusa: il Tribunale di Palermo lo ha considerato ugualmente valido. Il condomino ha diritto a che vengano messe a verbale sue osservazioni, richieste e dichiarazioni, purché attinenti alla costituzione dell'assemblea e alle relative delibere. Egli ha altresì il diritto di farsi rilasciare copia del verbale, anche se nel corso dell'assemblea non siano state adottate delibere. Il verbale di assemblea, in quanto atto privato e non pubblico, può essere redatto in una lingua diversa dall'italiano, se così stabilisce la maggioranza.
Efficacia probatoria
Il verbale, anche nella parte in cui indica la presenza, di persona o per delega, dei condomini, offre una prova presuntiva dei fatti che afferma essersi verificati in assemblea, per cui spetta al condomino che impugni la delibera provare la non veridicità del verbale. Sotto un altro profilo, il verbale contenente l'indicazione delle spese occorrenti alla conservazione o all'uso delle parti comuni costituisce prova scritta idonea per ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti di un condomino moroso, anche in mancanza dello stato di ripartizione