arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Ti ripeto ancora una volta @JERRY48 che una volta venduto, il bene e' intestato nei pubblici registri alla persona che lo ha comprato. Da quel momento e' sua proprietà legale. Il caso che tu hai sempre in mente e che non riesci a toglierlo dalla testa e' quando vi e' un'altra persona che lo reclama. In questo caso vi deve essere la sentenza di un giudice. Solo perché vi e' una persona contro un'altra. Un buon usucapione e' quando puoi usucapire e tutti sono d'accordo. O non hai nessuna avversità
 
J

JERRY48

Ospite
Ti ripeto ancora una volta @JERRY48 che una volta venduto, il bene e' intestato nei pubblici registri alla persona che lo ha comprato. Da quel momento e' sua proprietà legale. Il caso che tu hai sempre in mente e che non riesci a toglierlo dalla testa e' quando vi e' un'altra persona che lo reclama.
Ma chi sta contestando quello da te scritto? il presunto possessore, che ha usucapito un bene, lo può benissimo vendere legalmente a tutti gli effetti a chiunque gli dia i soldi ed il notaio può rogitare. Ma prima deve informare l'acquirente: che sta acquistando un bene a rischio e pericolo, in quanto il venditore ha dichiarato l'avvenuta usucapione, ma senza sentenza del giudice. E questo bene venduto, in presunta usucapione da Tizio, può benissimo essere reclamato dall'effettivo proprietario producendo al giudice, in sede giudiziale al Tribunale, i documenti che possono annullare la pretesa usucapione di Tizio.
E se ciò dovesse verificarsi, il compratore del bene in oggetto di controversia, anche se l'ha pagato con regolare rogito notarile, deve restituirlo al legittimo proprietario.
Questo è quanto da me sempre asserito in tutti gli argomenti inerenti e discussi in questo forum.
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
D'accordo! Il compratore a parer mio sa già la situazione, se non la sa, la deve sapere. Comunque la cosa dovrebbe essere iscritta nella visura storica dell'immobile. Mi sembra che dovrebbe apparire nella cronistoria
 
J

JERRY48

Ospite
D'accordo! Il compratore a parer mio sa già la situazione, se non la sa, la deve sapere. Comunque la cosa dovrebbe essere iscritta nella visura storica dell'immobile. Mi sembra che dovrebbe apparire nella cronistoria
In effetti è così, fatto il rogito, il notaio espleta tutte le pratiche inerenti, fra le quali anche la trascrizione nelle sedi dei Registri Immobiliari (ora gestiti dall'Agenzia delle Entrate).
Ma, il tutto può essere stravolto e oggetto di nuova trascrizione, in presenza del caso su esposto.
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
Qualunque notaio serio non produrrebbe mai un atto notarile SENZA una provenienza certa (un atto precedente, o in caso di usucapione una sentenza dello stesso da parte del giudice). Questo perché è necessario verificare bene i requisiti che non ci siano dei vizi già presenti precedentemente all'atto da fare.
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
Si l'ho letto ed infatti alla fine dice questo:
La sentenza testé menzionata, e con questo rispondiamo al secondo quesito che c’eravamo posti, consente però al notaio di stipulare comunque il rogito notarile di compravendita, purché abbia adeguatamente informato le parti, ma soprattutto il compratore, dei rischi di una simile operazione economica. - See more at: http://www.studiolegalemiconi.it/ve...a-sentenza-bbghi-notaio/#sthash.z9AUAxVM.dpuf

Il professionista deve, in una ipotesi del genere, quindi mettere al corrente l’acquirente: - che la dichiarazione del venditore di essere proprietario “per possesso ultraventennale continuo e pacifico” non può, in alcun modo, essere verificata da parte del notaio rogante; - dell’opportunità di far precedere la stipula dalla sentenza dichiarativa dell’usucapione; - della “rischiosità” dell’atto perfezionato senza il preventivo ottenimento della predetta sentenza e, dunque, della “rischiosità” dell’acquisto. L’acquirente potrebbe, infatti, essere tenuto a restituire l’immobile al legittimo proprietario (c.d. evizione) e non riuscire magari neanche a recuperare quanto pagato dal suo dante causa, perché impossidente. Sarà poi l’acquirente a dover decidere, se procedere o meno all’acquisto. Il notaio non può impedirglielo. Diversamente, se invece il notaio manca di dare le informazioni di cui sopra, incorre certamente in una responsabilità di tipo professionale e deontologica. L’acquirente, in tal caso, potrebbe chiedere a lui il ristoro dei danni patrimoniali subiti a causa del suo comportamento gravemente negligente. - See more at: http://www.studiolegalemiconi.it/ve...a-sentenza-bbghi-notaio/#sthash.z9AUAxVM.dpuf
Quindi ti consiglia di farlo precedere dalla sentenza.

Ed in effetti ha un senso. Ora se io fossi nel notaio, e dovessi trasferire il possesso di un bene immobile ,onde evitare di essere tirato in ballo dall'acquirente futuro dovuta ad una rivendicazione del passato proprietario, mi cautelerei su gli atti ed i titoli di provenienza dell'immobile.

Scusa ma fossi tu al posto del notaio, e dovessi trasferire un proprietà per usucapione ad un acquirente futuro, lo faresti senza verificare l'effettiva provenienza dell'usucapione onde poi beccarti una futura rivalsa sia del soggetto che ha acquistato sia di chi ha subito l'usucapione senza essere mai regolarizzata??
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Il notaio è obbligato a ricevere le dichiarazioni delle parti, qualunque esse siano e non può entrare nel merito. Vero è che nell'atto viene dichiarato che l'immobile compra-venduto è stato usucapito dal venditore, il quale sarà l'unico responsabile se la dichiarazione fosse mendace. Il notaio resta esclusivamente responsabile dell'identità dei contraenti e della forma e regolarità dell'atto. Infine, una considerazione: un truffatore può organizzare di vendere lo stesso immobile più volte da diversi notai nello stesso giorno, senza che i successivi ne possano venire a conoscenza e senza che siano chiamati a rispondere della truffa.[DOUBLEPOST=1407136231,1407136128][/DOUBLEPOST]Dimenticavo, se il notaio si rifiuta commette il reato di omissione d'atti d'ufficio.
 

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