E' già stato scritto in questo forum che la sentenza si limita a dichiarare l'intervenuto acquisto a titolo originario. Non ha, dunque, efficacia costitutiva dell'acquisto stesso. Conseguentemente, colui che ha maturato tutti i requisiti previsti dalla legge per perfezionare l'acquisto per usucapione è già diventato proprietario del bene, a prescindere dalla pronunzia giudiziale. Pertanto, può disporre del bene come meglio crede, anche senza esser fornito del titolo giudiziale dichiarativo dell'acquisto stesso.Usucapione vuol dire diventare proprietario dopo vent'anni di possesso. Se però vuoi che il tuo diritto, ormai acquisito, diventi pubblico hai necessità che il giudice te lo riconosca emetta un provvedimento che te lo riconosca
Ciò premesso, è opportuno (non è obbligatorio, non v'è "necessità") far precedere la stipula dell'atto notarile di trasferimento dalla sentenza dichiarativa dell'usucapione a favore del soggetto che asserisce di essere proprietario dell'immobile e che intende procedere alla sua cessione. Solo in tal modo l'acquirente potrà procedere all'acquisto senza correre rischi.
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