alberto bianchi

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PROMEMORIA FISCALE: CONTRIBUTI SSN NON PIÙ DEDUCIBILI
Quest’anno, nella tua dichiarazione dei redditi, l’importo pagato al Servizio Sanitario Nazionale applicata alle polizze non sarà più deducibile. Ecco i dettagli normativi
La legge 124/2013 ha convertito un decreto dell’agosto di quell’anno “recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici” e che comprendeva una novità importante per le dichiarazioni dei redditi dei cittadini, i cui effetti si faranno sentire quest’anno.

Come saprai, una quota del premio che hai pagato per la polizza è costituito da un contributo al Servizio Sanitario Nazionale: a partire da quest’anno, per effetto della legge ricordata qui sopra, tale quota non è più deducibile, come riportato dal comma 2bis dell’art. 12:

2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, il contributo previsto nell'articolo 334 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. A decorrere dal medesimo periodo d'imposta cessa l'applicazione delle disposizioni del comma 76 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
 

griz

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invece che cercare di spendere meno, trovano tutti i sistemi perchè si paghi sempre di più, che bravi!
 

GianfrancoElly

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La frase "A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, il contributo previsto nell'articolo 334 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi " è sibillina: sembrerebbe che per i redditi del 2014 si possano dedurre i contributi SSN
 

casanostra

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Già nel periodo d'imposta 2013 si poteva detrarre solo la parte eccedente i 40€. Ora mi aspetto una franchigia più alta per le spese mediche.
 

Plutonia

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Come dice Casanostra già per l'anno 2013 si poteva detrarre solo la quota eccedente ( a me pare i 30 euro). Quindi vista la media delle assicurazioni auto di cilindrata normale 1200-1400, la quota non era deducibile e si conseguenza nulla è cambiato.
In compenso aumenta la deducibilità dei contributi alle Onlus al 24%. Ovviamente per chi ha pensato un po' anche agli altri:affermazione:
 

casanostra

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Confermo franchigia 40€, pag. 50 istruzioni unico 2014, la deducibilità al 24% per le somme versate a favore delle ONLUS è anch'essa operativa dal 2013.
 

Nemesis

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per l'anno 2013 si poteva detrarre solo la quota eccedente ( a me pare i 30 euro)
No. Negli anni 2012 e 2013 la quota indeducibile (non "indetraibile") era di 40 euro (ex art. 4, comma 76 della legge n. 92/2012).
In compenso aumenta la deducibilità dei contributi alle Onlus al 24%.
Il comma 1.1 dell'art. 15 del TUIR, introdotto dall'art. 15, comma 3 della legge n. 96/2012, come modificato dall'art. 1, comma 137, lettera a) della legge n. 190/2014 prevede:
"Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 30.000 euro annui (*), a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La detrazione è consentita a
condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli,
che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
."
(*) a decorrere dal periodo di imposta 2015, ex comma 138 dell'art. 1 della citata legge n. 190/2014. Per il periodo d'imposta 2014 la detrazione spetta per importo fino a 2.065 euro annui.
P.S.: le erogazioni liberali per i non imprenditori sono "detraibili" (non "deducibili").
Sono invece oneri deducibili dal reddito d'impresa (quindi, per gli imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali, ecc.), ex art. 100, comma 2, lett. h) del TUIR. Questi soggetti possono dedurre dal reddito di impresa del 2014 un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito di impresa dichiarato. Per il 2015, l'importo è non superiore a 30.000 euro o al 2% del reddito di impresa dichiarato.
 
Ultima modifica:

Plutonia

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Grazie nemesis per e delucidazioni e precisazioni anche dal punto di vista "linguistico", ma per i pensionati il significato non cambia molto " è sempre qualcosa in meno"
 

caterina58

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scusate l'intromissione, le spese per l'acquisto di una sola lente correttiva è detraibile? o è necessario che la spesa comprenda montatura e lenti?
 

Nemesis

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per i pensionati il significato non cambia molto " è sempre qualcosa in meno"
Ma quel qualcosa in meno può essere ben diverso nei due casi. La detrazione si traduce in un risparmio dell'IRPEF del 19%. La deduzione (dal reddito complessivo, con l'aliquota IRPEF progressiva che parte dal 23%) si traduce in un risparmio d'imposta che può essere ben maggiore.
Una spesa di 100 euro, nel caso di detrazione, consente un risparmio fisso dell'IRPEF di 19 euro.
Se la spesa è invece deducibile, il risparmio sarebbe di 23 euro (se il reddito complessivo non supera 15.000 euro). Il risparmio d'imposta salirebbe ulteriormente, per i redditi che superano i 15.000 euro, fino a un massimo di 43 euro.
 

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