PROMEMORIA FISCALE: CONTRIBUTI SSN NON PIÙ DEDUCIBILI
Quest’anno, nella tua dichiarazione dei redditi, l’importo pagato al Servizio Sanitario Nazionale applicata alle polizze non sarà più deducibile. Ecco i dettagli normativi
La legge 124/2013 ha convertito un decreto dell’agosto di quell’anno “recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici” e che comprendeva una novità importante per le dichiarazioni dei redditi dei cittadini, i cui effetti si faranno sentire quest’anno.
Come saprai, una quota del premio che hai pagato per la polizza è costituito da un contributo al Servizio Sanitario Nazionale: a partire da quest’anno, per effetto della legge ricordata qui sopra, tale quota non è più deducibile, come riportato dal comma 2bis dell’art. 12:
2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, il contributo previsto nell'articolo 334 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. A decorrere dal medesimo periodo d'imposta cessa l'applicazione delle disposizioni del comma 76 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Quest’anno, nella tua dichiarazione dei redditi, l’importo pagato al Servizio Sanitario Nazionale applicata alle polizze non sarà più deducibile. Ecco i dettagli normativi
La legge 124/2013 ha convertito un decreto dell’agosto di quell’anno “recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici” e che comprendeva una novità importante per le dichiarazioni dei redditi dei cittadini, i cui effetti si faranno sentire quest’anno.
Come saprai, una quota del premio che hai pagato per la polizza è costituito da un contributo al Servizio Sanitario Nazionale: a partire da quest’anno, per effetto della legge ricordata qui sopra, tale quota non è più deducibile, come riportato dal comma 2bis dell’art. 12:
2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, il contributo previsto nell'articolo 334 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. A decorrere dal medesimo periodo d'imposta cessa l'applicazione delle disposizioni del comma 76 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92.