casanostra

Membro Assiduo
Proprietario Casa
P.S.: le erogazioni liberali per i non imprenditori sono "detraibili" (non "deducibili").
Sono invece oneri deducibili dal reddito d'impresa (quindi, per gli imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali, ecc.), ex art. 100, comma 2, lett. h) del TUIR.

Salve Nemesis, un chiarimento. Nelle istruzioni di unico 2015 viene riportato che il contribuente può scegliere, per le donazioni alle ONLUS, se portare in deduzione entro il limite del 10% del reddito imponibile (compreso il reddito degli immobili assoggettati alla cedolare secca) l'importo e comunque non oltre i 70000€ o detrarre dall'IRPEF il 26% di quanto donato nel limite di 2065,83€, non mi sembra di aver letto che la scelta sia condizionata dall'essere imprenditore o meno.
Grazie.
 

Elisabetta48

Membro Senior
Proprietario Casa
Occhio però che detrazione e deduzione non sono alternative in tutti i casi. La detrazione per esempio è possibile per tutte le Onlus, la deduzione solo per (cito dall'UNICO 2015, ma è così già da alcuni anni) le

"- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all’articolo 10, commi 1, 8 e 9 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460);"

Sostanzialmente dipende dal tipo di contabilità della ONLUS. Di solito nei loro volantini, nei loro siti web, nelle ricevute che rilasciano c'è scritto se la donazione è solo detraibile o se può anche essere deducibile
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Sostanzialmente dipende dal tipo di contabilità della ONLUS.
Infatti la norma applicabile è l'art. 14 del D.L. n. 35/2005, il cui comma 2 prevede che:
"Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria."
Quindi vi sono dei vincoli di dichiarazione e contabilizzazione da parte di chi riceve la donazione.
Resta però ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, del TUIR.
Quindi, le imprese possono dedurre le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti all'OCSE per importo non superiore a 30.000 euro (2.065,83 euro fino al 31/12/2014) o al 2% del reddito d'impresa dichiarato, senza i vincoli di dichiarazione e contabilizzazione di cui sopra.
 

Elisabetta48

Membro Senior
Proprietario Casa
Quindi vi sono dei vincoli di dichiarazione e contabilizzazione da parte di chi riceve la donazione.
In pratica si può optare per la deducibilità (per le persone fisiche) se la Onlus tiene la contabilità in partita doppia e se rendiconta tutto, ma proprio tutto, in modo dettagliato. Questo lo sa solo la Onlus, per questo prima di compilare l'Unico bisogna verificare a che tipo di Onlus si è fatta la donazione.
Forse non tutti sanno che se la Onlus è inadempiente anche il donante rischia. Trascrivo dalla Guida dell'Agenzia delle Entrate:

"L’inadempimento dei suddetti presupposti comporta la perdita del beneficio della deduzione fiscale per il donante.
Pertanto, qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità siano esposte indebite deduzioni dall’imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità sopra evidenziati, si applica la sanzione dal 200% al 400% della maggiore imposta o della differenza del credito (corrispondente alla sanzione ordinaria maggiorata del 200%).
La maggiorazione del 200% non si applica in caso di mancato rispetto degli obblighi contabili.
Nel caso in cui la deduzione risulti indebita per l’insussistenza dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico o rappresentati a chi effettua l’erogazione, l’ente beneficiario ed i suoi amministratori sono obbligati in solido con coloro che hanno donato per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate."
 

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