sergioxcase

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buongiorno, vorrei affittare un appartamento arredato con contratto transitorio, la motivazione è che ho un figlio momentaneamente all'estero che mi ha espresso il desiderio di rientrare in Italia con la famiglia appena formata, se riesce a trovare lavoro. Anche la moglie estera ha espresso analogo desiderio, visto il nostro bel clima, e stà cercando di approfondire la lingua per vedere di mettere a frutto le sue capacità appena riesce a mettere all'asilo i piccoli. Il tempo ipotizzato sarebbe di un paio di anni, vista la difficoltà di trovare qualcosa da fare nel nostro paese nell'attuale congiuntura e la presenza di bambini piccolissimi. La motivazione la potrei esprimere nel contratto, ma vi pare valida? non vorrei vedermi trasformato il contratto in un 4+4 e veder sfumare la possibilità di avere i nipoti vicino. Grazie
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
La sentenza del Tribunale Bari, Sezione 3 civile
Sentenza 6 giugno 2007, n. 1108
contiene indicazioni sintetiche ed interessanti che riassumono bene la quiestione

CONTRATTO DI LOCAZIONE - CONTRATTI DI LOCAZIONE DI NATURA TRANSITORIA - REQUISITI - OBBLIGHI DELLE PARTI STIPULANTI - INDIVIDUAZIONE
omissis.....

L'art. 5 della L. 431/98 ed il successivo Decreto Ministeriale del 5.3.99 (cui è succeduto il D.M. del 30.12.2002), nel disciplinare i contratti di natura transitoria, prevedono limiti di durata (non inferiore ad un mese e non superiore a 18 mesi) e requisiti di forma (clausola con espressa indicazione dell'esigenza transitoria e documentazione che comprovi tale esigenza), con l'obbligo per le parti dì formalizzare ed esplicitare nel contratto le ragioni di transitorietà, sia che esse siano del locatore che del conduttore, trattandosi di elementi che integrano il requisito causale del negozio. L'art. 2 del citato decreto impone che il contratto (da definirsi in sede locale) preveda una specifica clausola che individui l'esigenza transitoria del locatore e del conduttore, i quali dovranno confermare il verificarsi della stessa, tramite lettera raccomandata da inviarsi avanti la scadenza nel termine stabilito nel contratto.

Qualora il locatore non adempia a questo onere contrattuale oppure siano venute meno le esigenze di transitorietà (e quindi il conduttore non confermi l'esigenza transitoria), il contratto tipo deve prevedere la riconduzione della durata a quella prevista dall'art. 2 co. 1 della L. n. 431/98. (ndr 4+4)

II citato articolo 2 del decreto, al comma 3, impone inoltre che l'esigenza transitoria del conduttore debba essere provata con apposita documentazione da allegare al contratto, dovendo ritenersi, conformemente a quanto sostenuto da autorevole dottrina, che tale documentazione debba provenire da soggetti terzi rispetto alle parti che hanno stipulato il contratto, atteso che in caso contrario sarebbe stata sufficiente la dichiarazione del conduttore inserita in contratto.


Si consiglia che le sigenze del locatore seguano pari rigore per non rischiare l'imputazione di motivazioni
fragili atte a eludere la norma .(es allegare disdetta locazione nella casa estera: il licenziamento della ditta estera etc.o altra motivazione valida a fantasia)

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile
Sentenza 28 aprile 1999, n. 4230
Massima (di cui và analizzata la ratio che va oltre il caso specifico)
LOCAZIONE - OBIETTIVA INESISTENZA DELLE ESIGENZE ABITATIVE TRANSITORIE DEDOTTA DAL CONDUTTORE - ONERE DEL CONDUTTORE DI PROVARE LA CONOSCENZA DEL LOCATORE DELLE REALI ESIGENZE ABITATIVE - CONFIGURABILITÀ
Il conduttore il quale deduca la obiettiva inesistenza delle esigenze abitative transitorie menzionate nel contratto e di avere corrisposto, per effetto dell'esistenza dichiarata un canone locativo superiore a quello legale, e chieda la restituzione di quanto pagato in eccedenza, ha l'onere di provare che il locatore, in base alla obiettiva situazione di fatto da lui conosciuta al momento della conclusione del contratto, era in grado di valutare l'inesistenza della situazione ivi dedotta allo scopo di eludere la normativa sull'equo - canone.

Consiglio : si faccia seguire da un legale o da una associazione proprietari

cordialità
 

sergioxcase

Membro Attivo
Proprietario Casa
Grazie, quindi niente pezze d'appoggio sicure niente transitorio... a meno di non trovare un conduttore con obiettive eseigenze transitorie.... :occhi_al_cielo:
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Per la zona di Pisa esistono gli accordi territoriali a cui riferirsi per i contratti di locazione ad uso transitorio.
Più sotto ti posto il link, leggi bene tutto, però a mio avviso è fattibile in quanto le esigenze contemplate per il proprietario sono:

2.1 Esigenze dei proprietari :
Qualunque esigenza del locatore e dei suoi parenti sino al 2° grado, collegata ad eventi certi e documentabili da indicare sul contratto come, a titolo esemplificativo, Matrimonio, Pensionamento, trasferimento per lavoro o aggiornamento professionale e simili.

Se tu documenti il trasferimento momentaneo all'estero di tuo figlio (parente entro il 2° grado) documenti anche implicitamente la possibilità di rientrare, quindi di usufruire dell'immobile.

http://www.comune.pisa.it/politicheabitative/pdf/Accordo%20Pisa%202010.pdf
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto