La sentenza del Tribunale Bari, Sezione 3 civile
Sentenza 6 giugno 2007, n. 1108
contiene indicazioni sintetiche ed interessanti che riassumono bene la quiestione
CONTRATTO DI LOCAZIONE - CONTRATTI DI LOCAZIONE DI NATURA TRANSITORIA - REQUISITI - OBBLIGHI DELLE PARTI STIPULANTI - INDIVIDUAZIONE
omissis.....
L'art. 5 della L. 431/98 ed il successivo Decreto Ministeriale del 5.3.99 (cui è succeduto il D.M. del 30.12.2002), nel disciplinare i contratti di natura transitoria, prevedono limiti di durata (non inferiore ad un mese e non superiore a 18 mesi) e requisiti di forma (clausola con espressa indicazione dell'esigenza transitoria e documentazione che comprovi tale esigenza), con l'obbligo per le parti dì formalizzare ed esplicitare nel contratto le ragioni di transitorietà, sia che esse siano del locatore che del conduttore, trattandosi di elementi che integrano il requisito causale del negozio. L'art. 2 del citato decreto impone che il contratto (da definirsi in sede locale) preveda una specifica clausola che individui l'esigenza transitoria del locatore e del conduttore, i quali dovranno confermare il verificarsi della stessa, tramite lettera raccomandata da inviarsi avanti la scadenza nel termine stabilito nel contratto.
Qualora il locatore non adempia a questo onere contrattuale oppure siano venute meno le esigenze di transitorietà (e quindi il conduttore non confermi l'esigenza transitoria), il contratto tipo deve prevedere la riconduzione della durata a quella prevista dall'art. 2 co. 1 della L. n. 431/98. (ndr 4+4)
II citato articolo 2 del decreto, al comma 3, impone inoltre che l'esigenza transitoria del conduttore debba essere provata con apposita documentazione da allegare al contratto, dovendo ritenersi, conformemente a quanto sostenuto da autorevole dottrina, che tale documentazione debba provenire da soggetti terzi rispetto alle parti che hanno stipulato il contratto, atteso che in caso contrario sarebbe stata sufficiente la dichiarazione del conduttore inserita in contratto.
Si consiglia che le sigenze del locatore seguano pari rigore per non rischiare l'imputazione di motivazioni
fragili atte a eludere la norma .(es allegare disdetta locazione nella casa estera: il licenziamento della ditta estera etc.o altra motivazione valida a fantasia)
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile
Sentenza 28 aprile 1999, n. 4230
Massima (di cui và analizzata la ratio che va oltre il caso specifico)
LOCAZIONE - OBIETTIVA INESISTENZA DELLE ESIGENZE ABITATIVE TRANSITORIE DEDOTTA DAL CONDUTTORE - ONERE DEL CONDUTTORE DI PROVARE LA CONOSCENZA DEL LOCATORE DELLE REALI ESIGENZE ABITATIVE - CONFIGURABILITÀ
Il conduttore il quale deduca la obiettiva inesistenza delle esigenze abitative transitorie menzionate nel contratto e di avere corrisposto, per effetto dell'esistenza dichiarata un canone locativo superiore a quello legale, e chieda la restituzione di quanto pagato in eccedenza, ha l'onere di provare che il locatore, in base alla obiettiva situazione di fatto da lui conosciuta al momento della conclusione del contratto, era in grado di valutare l'inesistenza della situazione ivi dedotta allo scopo di eludere la normativa sull'equo - canone.
Consiglio : si faccia seguire da un legale o da una associazione proprietari
cordialità