Il ragionamento è al contrario: nelle clausole dei contratti transitori NON sta scritto che si possono prorogare.dove sta scritto che non si possono prorogare?
Leggi un contratto libero 4 + 4 (art. 2, c. 1 l. 431/1998): è previsto il rinnovo;
leggi un contratto concordato 3 + 2 / 4 + 2 / ecc. (art. 2, c. 3 l. 431/1998 - all. A al D.M. 16/01/2017): è previsto il rinnovo;
leggi quello transitorio (art. 5, c. 1 l. 431/1998 - All. B al D.M. 16/01/2017 ) - che ho postato al n. #8 - : non è previsto il rinnovo.
Il contratto transitorio ha una durata fissa predeterminata proprio perché si basa su di un'esigenza transitoria di una delle parti, opportunamente documentata.
Se alla scadenza tale esigenza perdura se ne stipula un altro, anche di durata diversa da quello precedente ma nei limiti di legge, purché nuovamente certa e documentata.
Se non sussistono più esigenze transitorie da ambo le parti ma si vuole continuare il rapporto locativo tra gli stessi soggetti, si stipula un concordato "n"+ 2 oppure un contratto libero 4 + 4.