Contratto di natura transitoria
Se la durata del contratto non supera i 30 giorni complessivi nell’anno, non si è obbligati alla registrazione del contratto
Alla cedolare secca sono interessate soltanto:
le unità abitative accatastate nelle categorie da A1 a A11 esclusa l’A10 (uffici o studi privati) e le relative pertinenze (solo se locate congiuntamente all’abitazione).
L'articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011, istitutivo del regime della
cedolare secca, stabilisce al comma 2 che "... La cedolare secca può essere
applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di
registrazione". Si tratta dei contratti di locazione di immobili, non formati per
atto pubblico o scrittura privata autentica, di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno.
Per poter beneficiare del regime della cedolare secca, in base al comma 11
dell’art. 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011, il locatore deve comunicare
preventivamente al conduttore tramite lettera raccomandata la scelta del regime alternativo e la conseguente rinuncia per il corrispondente periodo di durata dell'opzione ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.
L'obbligo di inviare la comunicazione di rinuncia agli aggiornamenti del canone può essere escluso nell'ipotesi di contratti di locazione di durata complessiva nell'anno inferiore a trenta giorni. In relazione a tali contratti di breve durata, per i quali non vige l'obbligo della registrazione in termine fisso, non opera il meccanismo di aggiornamento del canone.
la normativa è in
http://www.agenziaentrate.gov.it/wp...+locazione/Normativa+e+prassi+Cedolare+secca/
Ciao