geco

Membro Attivo
Salve a tutti. Nel modello prestampato che ho sottoscritto per il contratto di locazione di un immobile ad uso abitativo, leggo tale clausola:
"ove nel corso della locazione si eseguano sull'immobile locato importanti e improrogabili OPERE NECESSARIE per conservare ad esso la sua destinazione o per evitare maggiori danni che ne compromettano l'efficienza in relazione all'uso cui è adibito o comunque opere di STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI RILEVANTE ENTITà, il canone come pattuito verrà integrato con un aumento pari all'interesse legale del capitale impiegato"
Cosa vuol dire? può il proprietario chiedere la percentuale su lavori condominiali? o solo su quelli che hanno interessato il mio appartamento?
grazie e vi prego aiutatemi a derimere questo problema
 

dolly

Membro Senior
Professionista
Salve a tutti. Nel modello prestampato che ho sottoscritto per il contratto di locazione di un immobile ad uso abitativo, leggo tale clausola:
"ove nel corso della locazione si eseguano sull'immobile locato importanti e improrogabili OPERE NECESSARIE per conservare ad esso la sua destinazione o per evitare maggiori danni che ne compromettano l'efficienza in relazione all'uso cui è adibito o comunque opere di STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI RILEVANTE ENTITà, il canone come pattuito verrà integrato con un aumento pari all'interesse legale del capitale impiegato"
Cosa vuol dire? può il proprietario chiedere la percentuale su lavori condominiali? o solo su quelli che hanno interessato il mio appartamento?
grazie e vi prego aiutatemi a derimere questo problema
Sì, può aumentare il canone per un importo pari agli interessi legali vigenti (dal 1° gennaio 2012 pari a 2,5%) sulle somme pagate per i lavori condominiali di natura straordinaria (quali potrebbero essere il rifacimento della facciata) di rilevante entità.
 
M

margheritabella

Ospite
ove nel corso della locazione si eseguano sull'immobile locato importanti e improrogabili OPERE NECESSARIE per conservare ad esso la sua destinazione o per evitare maggiori danni che ne compromettano l'efficienza in relazione all'uso cui è adibito o comunque opere di STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI RILEVANTE ENTITà, il canone come pattuito verrà integrato con un aumento pari all'interesse legale del capitale impiegato
In pratica è il vecchio art. 23 legge equo canone abrogato, ma se inserito nel contratto valido e , a mio parere, comprende sia le opere condominiali che quelle effettuate nell'alloggio.
 

dolly

Membro Senior
Professionista
In pratica è il vecchio art. 23 legge equo canone abrogato, ma se inserito nel contratto valido e , a mio parere, comprende sia le opere condominiali che quelle effettuate nell'alloggio.

No, a mio giudizio, no in quanto espressamente l’articolo 1576 c.c., comma 1 prevede che "il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore (1609,1621 s.)"
;)
 
M

margheritabella

Ospite
Opere di straordinaria manutenzione di rilevante entità naturalmente, ma effettuate anche nell'alloggio, tipo rifacimento bagno ed altro!
 

romrub

Membro Ordinario
Dolly: Dissento dal tuo post 5, e ti faccio notare che la legge sull'equo canone e quella che ha liberalizzato i canoni nel 98, sono di gran lunga successive, al da te citato art. del C.C., e quindi nella fattispecie, superano le indicazioni di quell'articolo.
 

dolly

Membro Senior
Professionista
Dolly: Dissento dal tuo post 5, e ti faccio notare che la legge sull'equo canone e quella che ha liberalizzato i canoni nel 98, sono di gran lunga successive, al da te citato art. del C.C., e quindi nella fattispecie, superano le indicazioni di quell'articolo.
Hai perfettamente ragione.:daccordo:
Infatti, l'art. 14 della Legge 431/98 ha abrogato diversi articoli della precedente Legge 392/78 (equo canone) tra cui, come già detto, l'art. 23 (che consentiva automaticamente al locatore di chiedere l'adeguamento del canone in caso di lavori straordinari), per cui la materia delle spese di manutenzione straordinaria è rimessa alla libera contrattazione tra le parti.
Queste ultime possono anche stabilire, in deroga agli art. 1576 e 1609 c.c., che tutte le spese di manutenzione, tanto ordinaria quanto straordinaria, siano accollate al conduttore.
Tradotto, se espressamente PREVISTO in sede di stipulazione del contratto, il conduttore dovrà, ahimè, subire l'aumento.
Saluti
dolly:fiore:
 

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