basty

Membro Storico
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Partecipo alle discussioni rispondendo alle domande,

Non prendertela: altri partecipano alle discussioni non solo per documentare e citare i riferimenti legislativi, certamente utilissimi. Il forum è anche un luogo dove di confrontano opinioni e considerazioni sulle possibili conseguenze di intempestivi provvedimenti legislativi. se non ti interessano non sei obbligata a interloquire. Tutto qui.
C'ha m'a staga bin. Cerea Madamin.
 

uva

Membro Storico
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Non prendertela
Non me la sono presa.

A proposito del gradito saluto, che contraccambio, mi hai fatto venire in mente un particolare importante.

Dopo aver spiegato per l'ennesima volta all'inquilino qualche particolarità del contratto (scadenza, pagamento oneri accessori, qualsiasi altra clausola) se il soggetto continua a (fingere di) non capire, tiro fuori il cartello n + 1 e glielo mostro.

Trattasi di un'antica massima di saggezza contadina, in dialetto piemontese, di facile comprensione e con validità universale.

Se può servire ti metto il link, così te lo stampi e lo utilizzi con i conduttori più problematici.
Just in case...
 

Seth

Membro Attivo
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Non imitare La Palisse ; ovvio che di fronte alla legge tutti “prima o poi” se ne faranno una ragione.

Ma presumo prevalga il “poi”, con grande soddisfazione di avvocaticchi che ringrazieranno i nostri legislatori, loro migliori procacciatori d’affari.

A me sarebbe sembrato opportuno che la legge prevedesse una sorta di avallo delle azioni antecedenti il chiarimento, onde non interferire nei rapporti in essere. Ma so bene che così non è stato: per fortuna non mi ha riguardato direttamente

Non so. In teoria si tratta di un’interpretazione che chiarisce il senso di una legge esistente, non di una novità retroattiva.

Comunque mi chiedo cosa succede se il locatore, confuso dal valzer normativo, manda la disdetta nell’anno sbagliato, sei mesi prima della scadenza contrattuale 3+2+3… quindi all’ottavo anno, che però applicando la norma di interpretazione non è la vera scadenza contrattuale 3+2+2+2… quindi scadenza al settimo e poi al nono anno
In tal caso la disdetta non valida nell’anno ottavo sarà da ritenersi automaticamente valida per l’anno successivo, il nono, quando scadrà il biennio, voglio dire anche senza ripetere la disdetta?
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
la disdetta non valida nell’anno ottavo sarà da ritenersi automaticamente valida per l’anno successivo
Secondo me no.

Nelle disdette, ossia quando comunico al conduttore che alla scadenza del periodo contrattuale il contratto non verrà rinnovato, scrivo sempre che l'immobile dovrà essere rilasciato libero da persone e cose entro e non oltre il .........(data di scadenza del periodo contrattuale).

Per cui se avessi inviato una disdetta con la data di rilascio sbagliata non darei per scontato che sia valida per una data successiva.
Quella disdetta non sortirebbe alcun effetto, e ne invierei un'altra con preavviso di 6 mesi rispetto alla scadenza corretta.
 

basty

Membro Storico
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Secondo me no.
Scrivi bene: dipende da come scrivi.

Se avessi solo genericamente scritto “alla scadenza contrattuale” dovrebbe valere anche se con largo anticipo. Vero è che invece si tende a ribadire la data presunta, e quindi si ricade nel dilemma.
In teoria si tratta di un’interpretazione che chiarisce il senso di una legge esistente, non di una novità retroattiva.
Hai ragione. In realtà la dottrina prevalente (basata sulla linguistica) aveva sostenuto per anni il criterio 3+2+3+3…., e con tali sequenze registrati alla Agenzia delle Entrate: poi è arrivata la precisazione/ interpretazione ( non coerente con la sintassi usata nella legge). Per cui impatta anche sul conteggio passato.
Se dovessi quindi inoltrare la disdetta, troverei opportuno anticipare e spiegare verbalmente ( non con il cartello di uva..😄) il conteggio nuovo con l’inquilino, in modo che sia incontestata la data di scadenza ufficiale
 

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