Non imitare La Palisse ; ovvio che di fronte alla legge tutti “prima o poi” se ne faranno una ragione.
Ma presumo prevalga il “poi”, con grande soddisfazione di avvocaticchi che ringrazieranno i nostri legislatori, loro migliori procacciatori d’affari.
A me sarebbe sembrato opportuno che la legge prevedesse una sorta di avallo delle azioni antecedenti il chiarimento, onde non interferire nei rapporti in essere. Ma so bene che così non è stato: per fortuna non mi ha riguardato direttamente
Non so. In teoria si tratta di un’interpretazione che chiarisce il senso di una legge esistente, non di una novità retroattiva.
Comunque mi chiedo cosa succede se il locatore, confuso dal valzer normativo, manda la disdetta nell’anno sbagliato, sei mesi prima della scadenza contrattuale 3+2+3… quindi all’ottavo anno, che però applicando la norma di interpretazione non è la vera scadenza contrattuale 3+2+2+2… quindi scadenza al settimo e poi al nono anno
In tal caso la disdetta non valida nell’anno ottavo sarà da ritenersi automaticamente valida per l’anno successivo, il nono, quando scadrà il biennio, voglio dire anche senza ripetere la disdetta?