No.
Se "l'atto" (redatto nella forma della scrittura privata non autenticata) non rientrasse nelle fattispecie contemplate dall'art. 17 del TUR (per cui vige l'obbligo della registrazione) in quanto non si concretizzerebbe un'ipotesi di cessione, risoluzione o proroga dell'originario contratto di locazione (*), né nella previsione dettata dall'art. 19 che impone di assoggettare a registrazione qualsiasi evento successivo alla registrazione che dia luogo a un'ulteriore liquidazione dell'imposta, ricadrebbe nell'ipotesi di registrazione volontaria, ex art. 8 del TUR.
Per la quantificazione dell’imposta relativa alla registrazione dell’atto, il punto II) della nota posta in calce all’art. 5 della Tariffa allegata al TUR, stabilisce che "… l’ammontare dell’imposta, per le locazioni e gli affitti di beni immobili, non può essere inferiore alla misura fissa di euro 67".
Tenuto conto che l’atto in esame non concretizza un'ipotesi contrattuale autonoma, ma accede a un contratto di locazione già regolarmente registrato, deve ritenersi che la previsione dettata dal citato art. 5 della Tariffa trovi applicazione anche con riferimento alla registrazione volontaria di detto atto che sconterà, pertanto, l’imposta in misura pari a 67 euro e l'imposta di bollo di 16 euro per ogni foglio.
(*) ma vi rientra, poiché le parti contrattuali, che intendano risolvere il contratto prima della naturale scadenza o che, pur mantenendo in vita il contratto originario, ne modifichino alcuni elementi, come i soggetti o il termine finale di efficacia, sono obbligate a darne comunicazione all’Agenzia delle entrate pagando la relativa imposta (salvo quanto previsto dalle norme sulla cedolare secca).
All'Agenzia delle Entrate per modificare i conduttori mi hanno detto che avrei dovuto pagare 200 Euro di imposta. Fine.
Non esiste, fiscalmente parlando, il "recesso parziale": tale termine non lo trovate nel Testo unico del Registro,tuttavia la locuzione (impropria) "recesso parziale" è rinvenibile sulle pagine dei quotidiani economici, nei testi che si occupano degli aspetti fiscali della locazione, e perfino sulla rivista tributaria telematica della stessa Agenzia delle Entrate.
Non esiste il recesso parziale o totale. Esiste la risoluzione, e la risoluzione è sul contratto, non sui soggetti giuridici. Lo stesso vale per la cessione. Non esiste la cessione parziale o totale. Esiste la cessione, e la cessione è sul contratto, non sui soggetti giuridici. Risoluzione e cessione governate dal modello Rli.
Pertanto l'uscita di uno dei componenti di una pluralità di conduttori (nel nostro caso formata da due soggetti) deve passare attraverso le suindicate fattispecie regolate dal TUR. Nel caso di più inquilini, il recesso di uno viene inquadrato in genere come cessione di contratto (il contratto originario viene ricomposto in capo a chi rimane) e fatto transitare attraverso i modelli di registrazione Rli e di pagamento F24 Elide (codice tributo = 1502). Il costo di tale operazione ammonta a € 67,00, anche in regime di cedolare secca. Si veda al proposito:
Recesso da locazione con pluralità di conduttori FiscoOggi.it
Tuttavia, può capitare che l'ufficio competente legga l'atto non come cessione/subentro (nel caso descritto, al conduttore uscente non subentra un altro conduttore), ma lo interpreti come mutamento di titolarità e pretenda un atto formale (scrittura privata autonoma), facendolo transitare attraverso il modello di registrazione 69 (utilizzato ancora in via residuale) e il correlativo modello di pagamento F23 (codice tributo = 109T). In tal caso, le modifiche, le integrazioni, le variazioni su atti locativi a contenuto patrimoniale (ad esempio, le locazioni immobiliari) scontano l'imposta di registro in misura fissa.
La norma, però, lascia alcuni dubbi sull'applicazione della tassazione. Permangono criteri di tassazione disuniformi: alcuni uffici, più frequentemente, nei casi in cui la variazione contrattuale non vada a modificare gli elementi essenziali del negozio locativo (ad esempio l'oggetto della prestazione), propendono per l'applicazione di una imposta minima pari a € 67,00, sancita dall'articolo 5, nota II, Tariffa, Parte prima, TUR, in quanto ritengono che la misura fissa prevista dall'articolo 11, Tariffa, Parte prima, TUR, ossia € 200,00, si applichi a tutti gli atti modificativi volontari, ad eccezione, però, degli atti locativi, che scontano l'imposta in termine fisso pari a € 67,00, mentre altri uffici (come è probabile sia capitato a tovrm) applicano indifferentemente un'imposta in misura fissa pari a € 200,00 a tutti gli atti modificativi, compresi quelli locativi a contenuto patrimoniale.
A carico di chi sono i 200 euro? Del conduttore o del locatore?
Non esiste una regola codificata. E' evidente che chi se ne va, senza che nessuno prenda il suo posto, gode di un innegabile vantaggio rispetto a chi rimane, che deve farsi carico di tutti gli obblighi contrattuali, compreso l'intero canone, quindi, riterrei che sia il cedente che deve sopportare i costi della sua fuoriuscita anticipata dal contratto, salvo diversamente disposto a contratto.