per registrare una variazione al contratto l'imposta è di 200 Euro, con o senza cedolare secca, in quanto si tratta di un ulteriore atto.
No.
Se "l'atto" (redatto nella forma della scrittura privata non autenticata) non rientrasse nelle fattispecie contemplate dall'art. 17 del TUR (per cui vige l'obbligo della registrazione) in quanto non si concretizzerebbe un'ipotesi di cessione, risoluzione o proroga dell'originario contratto di locazione (*), né nella previsione dettata dall'art. 19 che impone di assoggettare a registrazione qualsiasi evento successivo alla registrazione che dia luogo a un'ulteriore liquidazione dell'imposta, ricadrebbe nell'ipotesi di registrazione volontaria, ex art. 8 del TUR.
Per la quantificazione dell’imposta relativa alla registrazione dell’atto, il punto II) della nota posta in calce all’art. 5 della Tariffa allegata al TUR, stabilisce che "… l’ammontare dell’imposta, per le locazioni e gli affitti di beni immobili, non può essere inferiore alla misura fissa di euro 67".
Tenuto conto che l’atto in esame non concretizza un'ipotesi contrattuale autonoma,
ma accede a un contratto di locazione già regolarmente registrato, deve ritenersi che la previsione dettata dal citato art. 5 della Tariffa trovi applicazione anche con riferimento alla registrazione volontaria di detto atto che sconterà, pertanto, l’imposta in misura pari a 67 euro e l'imposta di bollo di 16 euro per ogni foglio.
(*) ma vi rientra, poiché le parti contrattuali, che intendano risolvere il contratto prima della naturale scadenza o che, pur mantenendo in vita il contratto originario, ne modifichino alcuni elementi, come
i soggetti o il termine finale di efficacia, sono obbligate a darne comunicazione all’Agenzia delle entrate pagando la relativa imposta (
salvo quanto previsto dalle norme sulla cedolare secca).