Ennio Alessandro Rossi

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Professionista
A mio parere si potrebbe rinnovare ma deve essere riconfermato e provato per scritto che permangono le motivazioni che hanno indotto la transitorietà. L'allegazione della prova non puo' essere dedotta o indotta ma documentata ( allegazione documenti probatori quali l'atto di proprietà della casa in ristrutturazione, l' autorizzazione alla ristrutturazione o la DIA, il rinnovo della stessa, certificazione dei S.A.L ,etc.)
Nel caso specifico sembra che Bruno voglia liberare per vendere (...Io non voglio firmargli un'altro contratto, in quanto sono intenzionato a vendere l'appartamento.....) ma è disposto a lasciare l'inquilino fino a gennaio 2011
Pare consigliabile , se l'obbiettivo è confermato, con le buone maniere di indurre il conduttore a fare
un nuovo contratto transitorio facendosi assistere da un legale perchè sino ad ora ha fatto le cose ( seppure in buona fede) maluccio traendo conclusioni e deduzioni inesatte...... e questo nel suo interesse
 

Ennio Alessandro Rossi

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Professionista
Mi scuso e RETTIFICO: il contratto transitorio ( per gli studenti però puo' durare da 6 mesi a tre anni ) non può essere superiore a 18 mesi , ma nel caso specifico a mio parere si potrebbe farne uno nuovo per " metterci una pezza" scadente a gennaio 2011 sempre e comunque allegando le prove di cui sopra ( e non deducibili a posteriori per "facta concludentia").
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In verità l'evetuale "prosecuzione" del rapporto locativo in termini di transitorietà dovrebbe prevedere una sospensione. L'Esperto Risponde del Sole 24 ore meglio di mè spiega la questione con questa risposta:
D. Salve, se io affitto un appartamento a una supplente annuale fino al 30 giugno con contratto transitorio e l’inquilina il 1° luglio lascia l’appartamento, nel caso la stessa ottenga un'altra supplenza, posso affittare di nuovo il primo settembre come contratto transitorio? Considerando che l’appartamento rimane sfitto per 2 mesi? Grazie (R. Abate)
R.Le locazioni a carattere transitorio, in forza della L.431/98 sono confluite nell’ambito dei rapporti assistiti. L’esigenza transitoria dell’inquilino deve essere provata con apposita documentazione da allegare al contratto. La durata dei contratti transitori non può essere inferiore ad 1 mese e non superiore ai 18 mesi. Alla scadenza del contratto il rapporto locatizio deve intendersi definitivamente cessato. Non è ammesso il rinnovo del contratto transitorio. Nell’ipotesi prospettata si è verificata una cessazione del contratto transitorio con la riconsegna dell’appartamento. Decorsi due mesi dalla riconsegna se lo stesso conduttore ha delle sopravvenute necessità ad avere l’appartamento per un breve periodo può stipulare con il proprietario un nuovo contratto transitorio.
 

Brunonor

Nuovo Iscritto
Preciso che io non ho affatto rinnovato il contratto transitorio (il transitorio non si può rinnovare!), ma ho semplicemente e imprudentemente permesso che l'inquilino occupasse l'immobile ancora per alcuni mesi dopo la scadenza e poi, nonostante le mie lamentele e le sue promesse verbali, per alcuni altri mesi ... e così avanti, sempre con l'inquilino che giurava di essere alle piastrelle del bagno e poi a quelle della cucina e poi ancora a finire il muretto di cinta ... ciao e grazie per i contributi.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Infatti per "metterci una pezza" potresti partire da zero e fare un contratto nuovo " simulando" la stessa situazione evidenziata dall " Esperto Risponde del Sole 24 ore"(rivedi post delle ore 15:39) . Solo cosi' tempo puoi sperare di liberare l'immobile in tempi relativamente brevi .
Tienici aggiornati e buona fortuna
 

Mariangela Morelli

Membro dello Staff
Il contratto transitorio (Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 1) prevede all'art. 1 (Durata)
"Il contratto è stipulato per la durata di ………………mesi (.dal …………. al ………………., allorché, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2 "cessa senza bisogno di alcuna disdetta".
All'art. 2 (Esigenza del locatore) non riguardano il nostro caso in quanto il contratto è stato stipulato per ESIGENZE DEL CONDUTTORE, quindi "cessa senza bisogno di alcuna disdetta".
Dal momento del rilascio è opportuno (obbligatorio) fare la pratica di "indennità di occupazione" presso l'Agenzia delle Entrate regolarizzando fiscalmente l'OCCUPAZIONE SENZA TITOLO.
Se il contratto è stato stipulato regolarmente, con lo schema contrattuale previsto dalla normativa di cui sopra, con il canone previsto dagli accordi territorialil, ti consiglio di incaricare l'avvocato per il relativo "sfratto". Non credo che il giudice possa eccepire nulla. :fiore:
 

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