Salve a tutti,
sono proprietario di un immobile che concedo in locazione ad uso abitativo e tra qualche mese dovrò fare un nuovo contratto (4+4 in regime di libero mercato) a un nuovo conduttore, visto che quello attuale a fine mese lascerà definitivamente la casa.
Vorrei approfittarne per migliorare ulteriormente lo schema contrattuale che utilizzo da anni e, in particolare, vorrei rendere più efficace la clausola che riguarda il mancato pagamento del canone (un'ipotesi purtroppo sempre più frequente).
Attualmente il contratto recita:
Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del Conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato o ritardato pagamento, totale o parziale, del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori, trascorsi i termini di cui all’art. 5 della legge 392/1978, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant’altro dovuto ove di importo pari a una mensilità del canone), costituisce in mora il Conduttore, e darà diritto al Locatore di chiedere la risoluzione del contratto, come per legge, oltre al risarcimento degli eventuali danni, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 55 e ss., legge 27 luglio 1978, n. 392.
Cosa prevedono, al riguardo, i modelli contratti che utilizzate?
Grazie.
sono proprietario di un immobile che concedo in locazione ad uso abitativo e tra qualche mese dovrò fare un nuovo contratto (4+4 in regime di libero mercato) a un nuovo conduttore, visto che quello attuale a fine mese lascerà definitivamente la casa.
Vorrei approfittarne per migliorare ulteriormente lo schema contrattuale che utilizzo da anni e, in particolare, vorrei rendere più efficace la clausola che riguarda il mancato pagamento del canone (un'ipotesi purtroppo sempre più frequente).
Attualmente il contratto recita:
Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del Conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato o ritardato pagamento, totale o parziale, del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori, trascorsi i termini di cui all’art. 5 della legge 392/1978, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant’altro dovuto ove di importo pari a una mensilità del canone), costituisce in mora il Conduttore, e darà diritto al Locatore di chiedere la risoluzione del contratto, come per legge, oltre al risarcimento degli eventuali danni, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 55 e ss., legge 27 luglio 1978, n. 392.
Cosa prevedono, al riguardo, i modelli contratti che utilizzate?
Grazie.