raflomb
Membro Assiduo
A me la soluzione che piace di più è quella del contratto turistico. Nei fatti è l'unico contratto veramente libero rimasto. E non vedo come problema il fatto che la durata possa essere di 8-10 mesi, in quanto oggi le modalità del turismo si sono molto evolute, comprendendo anche soggiorni molto lunghi
Ognuno è libero di pensare come crede, ma:
la figura della simulazione in relazione ai contratti turistici potrà
assumere una certa rilevanza, sia in quanto sfruttata da quei locatori che intendono elidere il regime vincolistico per
quanto di vincolato è previsto dalla legge, sia in quanto indotta da conduttori spregiudicati che intendono avvalersi di
situazioni a sé favorevoli in danno di locatori spesso ingenui o male informati. Il quadro dovrebbe essere il medesimo
che faticosamente si era formato in relazione alle simulazioni in frode alla legge 392/78, per cui la riserva mentale non
dovrebbe avere riconoscimento e in applicazione dei principi generali di diritto l’apparenza dovrebbe avere la prevalenza
sulla situazione di fatto, se questa ’ dif difforme rispetto a quanto dichiarato sul contratto, nonché a quanto dichiarato in
sede di trattative preliminari al contratto di locazione. Qualche dubbio permane in caso si ravvisino i presupposti di cui
all’art. 80 l. 392/78 ove lo si ritenesse applicabile alla categoria e salva la deroga espressa. In pratica ove l’uso
dell’immobile cambi nel corso della locazione con la consapevolezza del locatore l’art. 80 prevede che al contratto si
applichi il regime giuridico corrispondente all’uso effettivo, salvo il diritto del locatore di proporre azione per la risoluzione
per inadempimento entro tre mesi dalla conoscenza.
Il regime giuridico applicabile in caso di simulazione, poi, sar’ quello dissimulato dalle parti e rivendicato dal conduttore
che possa provare la sussistenza dei relativi presupposti in fase genetica del contratto. Ad esempio se il locatore fosse
stato messo a conoscenza che l’immobile veniva utilizzato da uno studente per motivi di studio il conduttore potr’ ric
richiedere l’applicazione del convenzionato.