raflomb

Membro Assiduo
A me la soluzione che piace di più è quella del contratto turistico. Nei fatti è l'unico contratto veramente libero rimasto. E non vedo come problema il fatto che la durata possa essere di 8-10 mesi, in quanto oggi le modalità del turismo si sono molto evolute, comprendendo anche soggiorni molto lunghi

Ognuno è libero di pensare come crede, ma:
la figura della simulazione in relazione ai contratti turistici potrà
assumere una certa rilevanza, sia in quanto sfruttata da quei locatori che intendono elidere il regime vincolistico per
quanto di vincolato è previsto dalla legge, sia in quanto indotta da conduttori spregiudicati che intendono avvalersi di
situazioni a sé favorevoli in danno di locatori spesso ingenui o male informati. Il quadro dovrebbe essere il medesimo
che faticosamente si era formato in relazione alle simulazioni in frode alla legge 392/78, per cui la riserva mentale non
dovrebbe avere riconoscimento e in applicazione dei principi generali di diritto l’apparenza dovrebbe avere la prevalenza
sulla situazione di fatto, se questa ’ dif difforme rispetto a quanto dichiarato sul contratto, nonché a quanto dichiarato in
sede di trattative preliminari al contratto di locazione. Qualche dubbio permane in caso si ravvisino i presupposti di cui
all’art. 80 l. 392/78 ove lo si ritenesse applicabile alla categoria e salva la deroga espressa. In pratica ove l’uso
dell’immobile cambi nel corso della locazione con la consapevolezza del locatore l’art. 80 prevede che al contratto si
applichi il regime giuridico corrispondente all’uso effettivo, salvo il diritto del locatore di proporre azione per la risoluzione
per inadempimento entro tre mesi dalla conoscenza.

Il regime giuridico applicabile in caso di simulazione, poi, sar’ quello dissimulato dalle parti e rivendicato dal conduttore
che possa provare la sussistenza dei relativi presupposti in fase genetica del contratto. Ad esempio se il locatore fosse
stato messo a conoscenza che l’immobile veniva utilizzato da uno studente per motivi di studio il conduttore potr’ ric
richiedere l’applicazione del convenzionato.
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
Tutto giusto raflomb. Nulla da eccepire.
Ma qui si tratta di trovare una soluzione ad un caso in cui né il proprietario, né tantomeno il futuro inquilino, mi sembra abbiano interesse ad invischiarsi in un 4+4, troppo rigido per le loro esigenze, né tantomeno avrebbero interesse a modificare un contratto turistico in un 4+4 al quale entrambi resterebbero legati. Il contratto transitorio non permetterebbe loro di dichiarare il reale canone concordato ed in questo caso proprietario correrebbe il rischio di vedersi corrispondere un canone ridotto rispetto a quanto pattuito.
Altre forme contrattuali non sono idonee alle esigenze rappresentate.
Ho dunque ragionato per esclusione ed in funzione degli interessi di entrambe le parti a raggiungere un accordo soddisfacente, ovvero indicando l'unica tipologia di contratto che consente una vera flessibilità di canoni e durate, per i quali non sono posti limiti.
Trovare infine una valida motivazione turistica per la città di milano non dovrebbe essere particolarmente difficile.

Ciao
 

Allen

Nuovo Iscritto
Mi risulta che per quanto riguarda Roma, se non fai il contratto con l'assistenza delle associazioni prop o inq non puoi chiedere al comune il rimborso dell'ICI (Ora il comune rimborserà l'ICI 2007).
Vedi : BANDO2007ICI

La legge del 9 dicembre 1998, n. 431 che disciplina le locazioni non riporta da nessuna parte che è obbligatoria l'assistenza delle organizzazioni (almeno così pare), a chi è stata negata la domanda potrà fare sicuramente ricorso. L'Agenzia delle Entrate, intanto, i contratti li registra tranquillamente anche se le organizzazioni non firmano, basta solamente mettere il riferimento alla data dell'accordo con cui lo hai calcolato.
 

raflomb

Membro Assiduo
Vedi tovrm, se sussiste la correttezza e buona fede del conduttore tutto è possibile, altrimenti occorre ricorrere al 4 + 4.
Il problema è esclusivamente questo, altrimenti una simulazione può essere dissimulata e così ottenere la transitorietà al posto del fine turistico (è sufficiente un contratto di lavoro o un motivo di studio).
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
La legge del 9 dicembre 1998, n. 431 che disciplina le locazioni non riporta da nessuna parte che è obbligatoria l'assistenza delle organizzazioni (almeno così pare), a chi è stata negata la domanda potrà fare sicuramente ricorso. L'Agenzia delle Entrate, intanto, i contratti li registra tranquillamente anche se le organizzazioni non firmano, basta solamente mettere il riferimento alla data dell'accordo con cui lo hai calcolato.

L'assistenza infatti non è obbligatoria per il contratto, almeno per i contratti per gli immobili di Roma. Invece tale assistenza è obbligatoria, a Roma, per compilare la domanda per avere il rimborso ICI per l'immobile (rimborso che funziona, ma con ritardo di anni: ora è in corso il rimborso dell'ICI 2007).
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
se un contratto 3+2 in convenzione è obbligo passare dalle associazioni più rappresentative sul terretorio:daccordo: potrài ottenere qualche sconto sulla tassa di registro ICI e IRPEF ma devi pagare la quota dell'associato:daccordo:
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
In fase di registrazione, se il contratto non è su carta intestata di un'associazione, l'Agenzia delle Entrate lo legge con più attenzione, ma se è riconosciuto come contratto concordato, non vedo perchè debba bocciarlo.
 

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