Il comodato è il contratto con il quale una parte, detta comodante, consegna all'altra, detta comodatario, una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta, ma senza essere tenuta a pagare alcun corrispettivo (articolo 1803, comma 1, del codice civile).
Il comodato, poiché non è compreso fra i contratti per i quali è richiesta la forma scritta, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 1350 codice civile, è a forma libera (atto pubblico, scrittura privata autenticata o non autenticata).
I contratti verbali di comodato, sia che abbiano per oggetto beni immobili che beni mobili, non sono soggetti all’obbligo della registrazione, tranne nell’ipotesi di enunciazione in altri atti.
Il contratto di comodato di beni immobili in forma scritta è invece soggetto a registrazione in termine fisso, (venti giorni dalla data dell'atto), con applicazione dell’imposta di registro in misura fissa (attualmente, 168 euro), indipendentemente dalla forma in cui è redatto.
La richiesta di registrazione va effettuata con il modello 69.
Per info: Roberto Mingolini Tel. xxxxxxxx E-mail xxxxxxxxxx