Locazione uso foresteria: scopriamo i vantaggi
Con il contratto di locazione ad uso foresteria una società per capitali prende in affitto un’abitazione ad uso dei suoi dipendenti.
Si differenzia da un contratto convenzionale per il fatto che il locatario è una persona giuridica e che gli inquilini fisici possono differire nel tempo: ciò avviene quando un’azienda con diverse filiali applica una turnazione dei suoi impiegati che necessitano di un alloggio per un periodo di tempo determinato e si “danno il cambio” con il colleghi.
La normativa sulla locazione ad uso foresteria
Mentre le locazioni abitative sono disciplinate dalla legge 431/1998 il contratto di locazione ad uso foresteria è sancito dalle sole norme contenute nel Codice Civile (articoli 1571 e successivi), poiché rientra nella categoria delle “locazioni completamente libere”.locazione foresteria
Questa denominazione è dovuta al fatto che le leggi in merito sono piuttosto scarne e permettono di stipulare contratti assolutamente liberi per ogni vincolo contrattuale, temporale, di cauzione e così via.
Nel rispetto del limite di 30 anni previsto dalla legge, al suo scadere l’accordo può essere rinnovato per tacito accordo o fatto decadere.
I vantaggi del locatore e conduttore in caso di foresteria
Nel contratto di locazione ad uso foresteria il locatore ha il vantaggio di interagire con una persona giuridica (usualmente più affidabile di una fisica), può stabilire i termini del contratto senza vincoli di tempo e canone.
Oltre al soddisfacimento delle sue esigenze, la società conduttrice beneficia a sua volta dei privilegi fiscali sanciti dalla Finanziaria 2011 (legge 338/2000).
Grazie ad essa il canone pagato dalle aziende per l’affitto delle case ai dipendenti è completamente deducibile dalle tasse, previo questi ultimi abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per ragioni di lavoro.
Ammissibilità della locazione ad uso foresteria
Il contenuto della Finanziaria, anche se di carattere prettamente fiscale, ha legittimato la pratica del contratto di locazione ad uso foresteria, che molti consideravano non più ammissibile.
Poiché questa formula non è stata contemplata nella legge 431/1998 (che ha riformato la normativa sugli affitti ad uso abitativo), in ambito giuridico si è discusso fino al 2011 circa la sua ammissibilità.
Grazie alla nuova legge il contratto di locazione ad uso foresteria rientra pertanto tra le varie scelte a disposizione delle imprese per l’affitto ad uso abitativo.
Giorgio Brunetti