LOCAZIONI REGOLAMENTATE, TABELLA SINOTTICA
CONTRATTI AGEVOLATI (art. 2, comma 3, L. 431/98)
FATTISPECIE
esigenze abitative ordinarie (art. 1, comma 1, L. 431/98)
STIPULABILI
in tutti i Comuni (art. 2, comma 3, L. 431/98)
DURATA
non inferiore a 3 anni, con proroga di diritto di 2 anni (art. 2, comma 5, L. 431/98)
TIPI DI CONTRATTO
allegati A) [proprietà individuale] e B) [grande proprietà] al D.M.
ONERI ACCESSORI
Tabella allegato G) al D.M.
CANONI
all'interno di fasce di oscillazione fissate negli Accordi territoriali (art. 1, comma 1, D.M.)
AGEVOLAZIONI FISCALI
Proprietari
IRPEF ed Irpeg (limitatamente al 59,5% del canone e, per i fabbricati siti in Venezia centro e isole Giudecca, Murano e Burano, al 52,5% del canone) e Registro (limitatamente al 70% del canone), nei Comuni (Elenco relativo, o suo aggiornamento) di cui all'art. 1, D.L. 551/88, come convertito (art. 8, comma 3, L. 431/98); aliquota ridotta dell'ICI, alle condizioni stabilite, nei Comuni che ne abbiano deciso l'applicazione
Conduttori
detrazione annua IRPEF di 495,80 € se il reddito complessivo annuo non è superiore a 15.493,71 € e di 247,90 € se il reddito complessivo supera 15.493,71 € ma non 30.987,41 €, in tutto il territorio nazionale (art. 10, L. 431/98 e art. 13-ter Tuir); Registro (limitatamente al 70% del canone) nei Comuni (Elenco relativo, o suo aggiornamento) di cui all'art. 1, D.L. 551/88, come convertito (art. 8, comma 3, L.431/98)*
CONTRIBUTI FONDO SOCIALE PER L'AFFITTO
possibilità per il conduttore di chiedere un contributo annuo fino a: 3.098,74 € se il reddito complessivo annuo non supera due pensioni minime INPS e l'incidenza del canone non risulta inferiore al 14%; 2.324,06 € se il reddito complessivo annuo non supera quello determinato dalle Regioni e dalle Provincie autonome per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e l'incidenza del canone non risulta inferiore al 24% (art. 11, L. 431/98 e D.M. 7.6.99) *
per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o per altre analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito previsti possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (D.M. 7.6.99)
*Le due forme di sostegno non sono comulabili tra loro (art.10, comma 2, L. 431/98)
Per i Comuni mancanti degli Accordi territoriali si applica il decreto ministeriale sostitutivo 14 luglio 2004
http://www.confedilizia.it/locazioni.html
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http://www.dossier.net/locazioni/contratti.htm