Dispositivo dell'art. 43 Codice Civile
Fonti → Codice Civile → LIBRO PRIMO - DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA → Titolo III - Del domicilio e della residenza (Artt. 43-47)
Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi [14 Cost., artt. 45 e 46 c.c.] (1).
La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale [144] (2).
Note
(1) Il domicilio, situato nel luogo ove la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, secondo l'insegnamento classico consta di due elementi: quello oggettivo, in riferimento ai rapporti economici, morali, sociali e familiari; quello soggettivo, derivante dall'intenzione del soggetto stesso di fissare in un determinato luogo il centro dei propri affari o interessi. In alcuni casi il domicilio è conseguenza della legge (nel caso del minore, generalmente domiciliato presso i genitori esercenti la potestà, v. 47).
(2) La residenza coincide con la dimora abituale del soggetto in un dato luogo, ed è anch'essa connotata dai suddetti requisiti oggettivo e soggettivo. Può qunidi essere diversa dal luogo eletto quale domicilio, poichè sovente capita (es. lavoratori autonomi/professionisti) che come domicilio venga scelto lo studio professionale, mantenendo la residenza presso la casa familiare.
La dimora, invece, coincide con il luogo in cui la persona abita o permane, in un dato momento ed in modo non abituale. Ha scarso rilievo giuridico, ed emerge solo allorquando non sia nota la residenza (come nel caso di cui all'art. 139 c.p.c.).