Il 26 maggio scorso, ho letto su "condominio web" l'assunto dell'avv. Alessando Gallucci (delegato ADUC di Lecce, oltre a vari altri e numerosi incarichi) con il quale dichiarava che - in mancanza di specifica normativa e citando quale UNICA fonte contraria una sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 1997 - era facoltà dell'amministratore di intestare a se stesso il c/c condominiale. L'assunto è chiaramente da intendersi a livello strettamente personale e esposto in maniera da creare la convinzione della piena utilità, legittimità e assenza di pericoli dell'intestazione del conto corrente condominiale alla persona dell'Amministratore.
Ribattevo in maniera smaccatamente provocatoria, anche in considerazione dell'incarico ricoperto dall'Avvocato Gallucci, sciorinando oltre alla sentnza da lui citata quale unica esistente, anche le seguenti:
- n° 5517 del 26-06-87, Tribunale di Milano (...non risponde a principi di CORRETTA AMMINISTRAZIONE e - conseguentemente -DI CORRETTA ESECUZIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE,l'uso dell'amministratore di fare confluire gli oneri condominiali su un conto corrente a lui intestato piuttosto che su altro intestato al condominio...."
-Ordinanza del Tribunale di Milano del 29-09-1993
-Ordinanza del Tribunale di Genova del 06-09-1993
-sentenza della Corte di Cassazione n° 11734 del 05-03-1990 che chiariva ogni dubbio sulla possibilità per il Condominio di divenire titolare di un conto corrente bancario o comunque di intrattenere rapporti bancari di vario genere con gli Istituti di Credito....
Altra giurisprudenza evidenzia come - ANCORCHE' IN ASSENZA DI SPECIFICHE NORME CHE NE FACCIANO OBBLIGO (da qui l'interpretazione " ad usum delphini" dell'avv. Gallucci?) - l'amministratore E' TENUTO a far affluire i versamenti delle quote condominiali ordinarie e/o straordinarie sun un apposito conto corrente intestato a ciascun condominio da lui amministrato ONDE EVITARE CHE POSSA SORGERE CONFUSIONE FRA IL SUO PATRIMONIO PERSONALE e quello dei diversi condominii, nonchè fra questi ultimi (cfr. sentenza Tribunale di Torino 03-05.2000). Questa sentenza costituisce il sunto di quasi tutta la giurisprudenza (numerosa e non limitata alla sola citata dall'avv. Gallucci quale unica voce nel deserto) riprendendo e facendo proprie le motivazioni delle sgeuenti altre:
-.....il singolo condomino ha un diritto soggettivo a veder versate le sue quote, sia per sopperire alle spese che per eventuali fondi, su un c/c intestato al condominio E NON PERSONALMENET ALL'AMMINISTRATORE ......(cfr Tribunale di Milano 09-09-1991)
-....essendo ILLEGITTIMA LA DELIBERAZIONE dell'assembea condominiale laddove preveda il mantenimento del conto corrente intestato all'amministratore.......in quanto ciò integra lesione di diritto di ciascun condomino alla perfetta trasparenza, chiarezza e facile comprensibilità della gestione.....che costituisce UN LIMITE INDEROGABILE ALE SCELTE DISCREZIONALI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE DEL CONDOMINIO (cfr Tribunale di Genova 16-09-1993)
- (unica evidemtemente reperita dall'avv. Galluci) Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 17-07-1997.
Occorre sottolineare che l'apertura di un c/c NON rientra tra gli atti delegabili da parte dell'Assemblea bensì FRA QUELLI OBBLIGATORI in quanto tale dopo l'accettazione dell'incarico da parte dell'amministratore così come evidenziato nelle sentenze esposte (cfr ABI Associazione Bancaria Italiana, parere n° 850/2003): L'amministratore che evita di aprire un c/c intestato al condominio è suscettibile di revoca ed è tenuto al risarcimento dei danni oltre alle eventuali conseguenze di natura penale. Va precisato che i principi esposti trovano applicazione anche in ordine all'apertura di un c/c postale.
Gli effetti che derivano dalla mancata apertura di un conto di cassa intestato al condominio si sostanziano nella possibilità di chiedere la revoca giudiziaria dell'amministratore ANCHE SU RICORSO DEL SINGOLO CONDOMINO.
Ebbi a chiedere all'avv. Gallucci il suo parere sulla sorte del c/c intestato all'amministratore nel caso che:
- l'amministratore deceda improvvisamente lasciando propri eredi del suo patrimonio (del quale fa parte il c/c oggetto della diatriba)
-Il suo patrimonio (del quale fa parte il c/ de quo) venga assalito dai suoi creditori personali
- Il suo patrimonio (del quale fa parte il c/c de quo) venga pignorato o sequestrao dal fisco (vedasi un recente e non unico caso verificatosi e riportato nelle pagine di "condominio web).
Le risposte furono :
PREMESSA DELL'AVV. GALLUCCI:" ....Perchè la penso così? Il grande Antolisei (ndr penalista nato a fine '800) in relazione al reato di truffa, per corroborare la propria visione dei fatti diceva che "....LO STATO NON PUO' TUTELARE TUTTI GLI SCEMI CHE ABBOCCANO A RAGGIRI VISIBILI AI PIU'...." ( forza, scemi, chiniamoci a 90° e osanniamo il grande Antolisei!)
Ulteriormente dichiara: " Quando scrivo di queste cose, parto SEMPRE da un presupposto, l'arcinota sentenza ) 9148/08 a sezioni riunite della quale immagino(indirizzata a me, ndr.) il contenuto. IL contenuto è semplice: responsabilità solidale dei condomini essendo l'amministraore un "semplice" mandatario dei condomini.
-Si applicano le norme detatte in materia di creditori dell'erede (cioè: andiamo in causa)
-Pure in questi casi (creditori personali e fisco) si applicano si applicano le norme dettate in materia di responsabilità contrattuale.
La risposta dell'Avv. Gallucci mi è giunta sulla posta personale e non sul sito, come d'uso.
La richiesta di pubblicare i miei commenti su "condominio Web" è rimasta inevasa. Forse scomoda?
Ritengo però che quanto sopra possa risvegliare l'attenzione di qualche distratto. Non conosco "scemi"!!!
Cordialità
Fausto Pennestrì
Ribattevo in maniera smaccatamente provocatoria, anche in considerazione dell'incarico ricoperto dall'Avvocato Gallucci, sciorinando oltre alla sentnza da lui citata quale unica esistente, anche le seguenti:
- n° 5517 del 26-06-87, Tribunale di Milano (...non risponde a principi di CORRETTA AMMINISTRAZIONE e - conseguentemente -DI CORRETTA ESECUZIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE,l'uso dell'amministratore di fare confluire gli oneri condominiali su un conto corrente a lui intestato piuttosto che su altro intestato al condominio...."
-Ordinanza del Tribunale di Milano del 29-09-1993
-Ordinanza del Tribunale di Genova del 06-09-1993
-sentenza della Corte di Cassazione n° 11734 del 05-03-1990 che chiariva ogni dubbio sulla possibilità per il Condominio di divenire titolare di un conto corrente bancario o comunque di intrattenere rapporti bancari di vario genere con gli Istituti di Credito....
Altra giurisprudenza evidenzia come - ANCORCHE' IN ASSENZA DI SPECIFICHE NORME CHE NE FACCIANO OBBLIGO (da qui l'interpretazione " ad usum delphini" dell'avv. Gallucci?) - l'amministratore E' TENUTO a far affluire i versamenti delle quote condominiali ordinarie e/o straordinarie sun un apposito conto corrente intestato a ciascun condominio da lui amministrato ONDE EVITARE CHE POSSA SORGERE CONFUSIONE FRA IL SUO PATRIMONIO PERSONALE e quello dei diversi condominii, nonchè fra questi ultimi (cfr. sentenza Tribunale di Torino 03-05.2000). Questa sentenza costituisce il sunto di quasi tutta la giurisprudenza (numerosa e non limitata alla sola citata dall'avv. Gallucci quale unica voce nel deserto) riprendendo e facendo proprie le motivazioni delle sgeuenti altre:
-.....il singolo condomino ha un diritto soggettivo a veder versate le sue quote, sia per sopperire alle spese che per eventuali fondi, su un c/c intestato al condominio E NON PERSONALMENET ALL'AMMINISTRATORE ......(cfr Tribunale di Milano 09-09-1991)
-....essendo ILLEGITTIMA LA DELIBERAZIONE dell'assembea condominiale laddove preveda il mantenimento del conto corrente intestato all'amministratore.......in quanto ciò integra lesione di diritto di ciascun condomino alla perfetta trasparenza, chiarezza e facile comprensibilità della gestione.....che costituisce UN LIMITE INDEROGABILE ALE SCELTE DISCREZIONALI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE DEL CONDOMINIO (cfr Tribunale di Genova 16-09-1993)
- (unica evidemtemente reperita dall'avv. Galluci) Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 17-07-1997.
Occorre sottolineare che l'apertura di un c/c NON rientra tra gli atti delegabili da parte dell'Assemblea bensì FRA QUELLI OBBLIGATORI in quanto tale dopo l'accettazione dell'incarico da parte dell'amministratore così come evidenziato nelle sentenze esposte (cfr ABI Associazione Bancaria Italiana, parere n° 850/2003): L'amministratore che evita di aprire un c/c intestato al condominio è suscettibile di revoca ed è tenuto al risarcimento dei danni oltre alle eventuali conseguenze di natura penale. Va precisato che i principi esposti trovano applicazione anche in ordine all'apertura di un c/c postale.
Gli effetti che derivano dalla mancata apertura di un conto di cassa intestato al condominio si sostanziano nella possibilità di chiedere la revoca giudiziaria dell'amministratore ANCHE SU RICORSO DEL SINGOLO CONDOMINO.
Ebbi a chiedere all'avv. Gallucci il suo parere sulla sorte del c/c intestato all'amministratore nel caso che:
- l'amministratore deceda improvvisamente lasciando propri eredi del suo patrimonio (del quale fa parte il c/c oggetto della diatriba)
-Il suo patrimonio (del quale fa parte il c/ de quo) venga assalito dai suoi creditori personali
- Il suo patrimonio (del quale fa parte il c/c de quo) venga pignorato o sequestrao dal fisco (vedasi un recente e non unico caso verificatosi e riportato nelle pagine di "condominio web).
Le risposte furono :
PREMESSA DELL'AVV. GALLUCCI:" ....Perchè la penso così? Il grande Antolisei (ndr penalista nato a fine '800) in relazione al reato di truffa, per corroborare la propria visione dei fatti diceva che "....LO STATO NON PUO' TUTELARE TUTTI GLI SCEMI CHE ABBOCCANO A RAGGIRI VISIBILI AI PIU'...." ( forza, scemi, chiniamoci a 90° e osanniamo il grande Antolisei!)
Ulteriormente dichiara: " Quando scrivo di queste cose, parto SEMPRE da un presupposto, l'arcinota sentenza ) 9148/08 a sezioni riunite della quale immagino(indirizzata a me, ndr.) il contenuto. IL contenuto è semplice: responsabilità solidale dei condomini essendo l'amministraore un "semplice" mandatario dei condomini.
-Si applicano le norme detatte in materia di creditori dell'erede (cioè: andiamo in causa)
-Pure in questi casi (creditori personali e fisco) si applicano si applicano le norme dettate in materia di responsabilità contrattuale.
La risposta dell'Avv. Gallucci mi è giunta sulla posta personale e non sul sito, come d'uso.
La richiesta di pubblicare i miei commenti su "condominio Web" è rimasta inevasa. Forse scomoda?
Ritengo però che quanto sopra possa risvegliare l'attenzione di qualche distratto. Non conosco "scemi"!!!
Cordialità
Fausto Pennestrì