busta55

Membro Attivo
Proprietario Casa
Condominio di 239 appartamenti ci sono 7 condomini che hanno il loro termosifoni distaccati dall'impianto.
Detti condomini pagano solo la manutenzione della caldaia.
Cosa devono pagare con la contabilizzazione che prevede interventi sia sui singoli termosifoni che sulla caldaia?
Inoltre dette spese possono godere delle detrazioni fiscali?
grazie ragazzi
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
1.Detrazione fiscale 50% ( se combinate a caldaia a condensazione 65% )

2.La questione non è cosi' limpida come tutti vorremmo. La risposta piu' vicina alla prassi generalmnte adottata :
a) 30% della spesa complessiva ( o diversa secondo le potenziali dispersioni del manufatto e come stabilito dalla assemblea o regolamento ) spalmata sui millesimi riscaldamento
b) il resto in base alle calorie prelevate e conteggiate da apposito ripartitore
Alcuni termostecnici ben organizzati predispongono i riparti per il condominio e condomini , ma in funzione delle direttive generali dell'assemblea che potrebbe per equità stabilire che le proprietà dell'ultimo piano subiscano "uno sconto" es. del 10% della loro quota figurativa ( che va poi spalmato su tutti in base ai millesimi di riscaldamento)
La materia ha sfaccettature tecniche di non poco conto e l'analisi dovrebbe partire dalla diagnosi energetica ( euro 90 circa per ogni appartamento) che deve essere fatta obligatoriamente secondo le ultime disposizioni UNI in materia.
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
Un mio cliente possiede un magazzino senza riscaldamento e senza mm. ma solo mm. di pp., ora alcuni condomini morosi non pagano le spese condominiali, l'amministratore solidalmente, come può ricuperare le spese dei morosi e su quali condomini
 
J

jac1.0

Ospite
Devono pagare le manutenzioni straordinarie e non sono tenuti a pagare le manutenzioni ordinarie: infatti coloro che si distaccano non perdono la proprietà dell'impianto, ma invece ne perdono l'utilizzo.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
rif. :
Distacco misura di partecipazione alla spesa del distaccante ? Riscaldamento centralizzato: condomino che si distacca concorre alle spese? Cassazione civile , sez. II, sentenza 30.04.2014 n° 9526

La questione non è cosi semplice e non si puo' liquidare tout-court . La questione ha risvolti meramente tecnici e va affrontata , inquadrata ( per chi enumera acriticamente sentenze-non mi riferisco ai presenti-dovrebbe leggerla con attenzione ) secondo la citata in premessa ,illuminante , attenta , profonda, precisa, ben fatta , puntuale , riportata letteralmente nella parte di interesse :

"Va qui osservato che il motivo in esame ripropone una questione già affrontata e delibata da questa Corte Suprema ed è quella di stabilire quali oneri devono ancora sopportare (o quali oneri possano essere posti a carico dei) i condomini che hanno distaccato le proprie unità abitative dall’impianto centralizzato di riscaldamento.
Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente (cfr. Cass. 30.0.2006, n. 7518; 25.3.2004, n. 5974; 2.7.2001, n. 8924), affermato che il condomino, può legittimamente rinunziare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini, tuttavia, permane il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell’impianto, e di quelle di gestione, se e nei limiti in cui il suo distacco non si risolve in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini. Ed è questo, per la verità, un orientamento giurisprudenziale che ha assunto, adesso, veste di diritto positivo in ragione del quarto comma del nuovo art. 1118 cc così come modificato dalla legge n. 220 del 2012 in vigore dal 18 giugno 2013, cc.dd. riforma del condominio, il quale ha, espressamente, ammesso la possibilità del singolo condomino di distaccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento o di raffreddamento qualora questi dimostri che dal distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento od aggravi di spesa per gli altri condomini.
1.1.a).- In altri termini, e in sintesi, il condomino, dopo aver distaccato la propria unità abitativa dall’impianto di riscaldamento centralizzato, continuando a rimanere comproprietario dell’impianto centrale, continua ad essere obbligato a sostenere gli oneri relativi alla manutenzione e all’adeguamento del bene stesso, salva la possibilità di esonero con il consenso unanime di tutti i condomini, nonché continuano ad essere obbligati a partecipare alle spese di consumo del carburante o di esercizio se e nella misura in cui il distacco non ha comportato una diminuzione degli oneri del servizio a carico degli altri condomini, perché se il costo di esercizio dell’impianto dopo il distacco non è diminuito e se la quota non sarebbe (ndr . meglio sarebbe stato scrivere "fosse" ) posta a carico del condomino distaccante, gli altri condomini sarebbero aggravati nella loro posizione dovendo farsi carico anche della quota spettante al condomino distaccato."
....omissis
 
J

jac1.0

Ospite
Ed è questo, per la verità, un orientamento giurisprudenziale che ha assunto, adesso, veste di diritto positivo in ragione del quarto comma del nuovo art. 1118 cc così come modificato dalla legge n. 220 del 2012 in vigore dal 18 giugno 2013, cc.dd. riforma del condominio, il quale ha, espressamente, ammesso la possibilità del singolo condomino di distaccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento o di raffreddamento qualora questi dimostri che dal distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento od aggravi di spesa per gli altri condomini.
Il problema reale è poi sul significato concreto del termine notevoli !
 

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