GianfrancoElly

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ove l'accertamento risulti positivo dovrà essere valutata eventuale azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore per la grave omissione.[/QUOTE ha scritto:
Ho eseguito l'accertamento che risulta positivo. In cosa consiste l'"eventuale azione di responsabilità"? Grazie
 

raflomb

Membro Assiduo
ha affermato che non ha utilizzato l'assicurazione, che il condominio ha per le spese legali, perchè stipulata l'anno dopo l'inizio della causa. In realtà questa assicurazione è stata stipulata anni prima e continuamente rinnovata finora
Premetto che non conosco nè il motivo della causa che ha visto soccombente il Condominio per € 13.000, nè quali siano le condizioni contrattuali della polizza in oggetto, ma stando a quanto affermi ci dovrebbe essere un nesso di causalità tra essi, dal che ne consegue che ove l'amministratore abbia omesso di fare tempestiva denuncia all'assicurazione (ad es. per danni)sarà responsabile per i danni ingiusti che il condominio è tenuto a sostenere, ma che avrebbe evitato ove l'amministratore si fosse comportato secondo la diligenza del buon pater familia.
Se vuoi dei ragguagli più dettagliati, dovrai essere più dettagliato nello specificare la natura e l'oggetto della causa, nonchè della condizione di polizza che avrebbe annullato e/o ridotto il risarcimento da parte del Condominio.
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
Il punto della questione è l' approvazione del rendiconto consuntivo che l' assemblea ha deliberato con le maggioranze previste dalla legge.

Le spese approvate con delibera di assemblea, fino a prova contraria, sono dovute da tutti i condòmini (anche da chi ha votato contro o da chi non era presente all' assemblea).

Lei (Se ha votato contro, oppure se era assente), ha titolo per impugnare la delibera che ha approvato il rendiconto con le procedure previste dalla legge.
Lei ha anche titolo per chiamare il condomìnio per tentare un accordo di conciliazione presso un organismo preposto a questo servizio.
 

GianfrancoElly

Membro Attivo
Proprietario Casa
Il punto della questione è l' approvazione del rendiconto consuntivo che l' assemblea ha deliberato con le maggioranze previste dalla legge.

Le spese approvate con delibera di assemblea, fino a prova contraria, sono dovute da tutti i condòmini (anche da chi ha votato contro o da chi non era presente all' assemblea).

Lei (Se ha votato contro, oppure se era assente), ha titolo per impugnare la delibera che ha approvato il rendiconto con le procedure previste dalla legge.
Lei ha anche titolo per chiamare il condomìnio per tentare un accordo di conciliazione presso un organismo preposto a questo servizio.

So che le delibere dell'Assemblea sono vincolanti per tutti. Il problema è che i presenti hanno approvato il consuntivo in base ad una FALSA dichiarazione dell'amministratore. Essendo assente come posso impugnare la delibera e/o tentare un accordo di conciliazione?
 

raflomb

Membro Assiduo
Le delibere assembleari impugnabili solitamente vengono qualificate come nulle, annullabili, inesistenti.
Ora, sorvolando tra i criteri e le sfumature in base alle quali le deliberazioni viziate vengono inserite nell'una o nell'altra categoria si può dire in generale che la principale distinzione è basata sulla materia della deliberazione, a seconda cioè che questa riguardi un oggetto su cui l'assemblea abbia potere di deliberare, o meno (cd. eccesso di potere).

Il problema assume una notevole rilevanza pratica perché l'impugnazione delle delibere "annullabili" deve essere proposta necessariamente ed a pena di decadenza entro 30 giorni dalla data della deliberazione (nel caso ad impugnare siano i condomini presenti all'assemblea), o dalla data di comunicazione della delibera per gli assenti.
Naturalmente non possono impugnare la delibera i condomini che hanno espresso voto favorevole ad essa (art. 1137 c.c.).

Il predetto termine di 30 giorni è inderogabile ed il suo decorso non può essere interrotto, perché si tratta di un termine di decadenza e non di prescrizione.

Le delibere "nulle" possono invece essere impugnate in ogni tempo, anche dai condomini presenti alla votazione ed addirittura se essi avevano espresso voto favorevole, poiché queste sono radicalmente contrarie alla legge ed il trascorrere del tempo non basta a sanare il vizio.

A prescindere dall'oggetto della delibera, sussiste un contrasto giurisprudenziale in materia di impugnazione per mancato rispetto delle procedure che disciplinano la convocazione ed il funzionamento dell'assemblea (come nel caso di superamento del numero massimo di deleghe consentite dal regolamento), per cui alcune sentenze affermano che in questi casi si verterebbe in materia di annullabilità e non di nullità.
Per i motivi già visti è consigliabile adottare una linea di estrema prudenza in ipotesi di questo tipo, considerando la delibera "annullabile" anziché "nulla" per non incorrere nelle già vedute decadenze.

Tutte le delibere impugnabili possono comunque essere sostituite da una successiva delibera conforme alla legge ed al regolamento: in tal caso la delibera viziata perde efficacia e non avrebbe più alcun senso proporre impugnazione contro di essa: la sostituzione deve comunque essere esplicita ed integrale.

Pertanto, se come dice lei, la delibera si basa su una falsa documentazione potrebbe ricorrere la causa di "nullità" e conseguentemente potrebbe essere impugnata in qualsiasi momento.

E' consigliabile, comunque, optare per una sollecita convocazione di assemblea straordinaria (che può essere richiesta da 3 condomini) e consci di quanto accaduto, deliberiate in riforma e/o sostituzione del contestato verbale.

In fine: per potere esprimere un parere specifico e dettagliato occorre conoscere e leggere i documenti, diversamente possiamo indicare delle linee guida.
 

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