Le delibere assembleari impugnabili solitamente vengono qualificate come nulle, annullabili, inesistenti.
Ora, sorvolando tra i criteri e le sfumature in base alle quali le deliberazioni viziate vengono inserite nell'una o nell'altra categoria si può dire in generale che la principale distinzione è basata sulla materia della deliberazione, a seconda cioè che questa riguardi un oggetto su cui l'assemblea abbia potere di deliberare, o meno (cd. eccesso di potere).
Il problema assume una notevole rilevanza pratica perché l'impugnazione delle delibere "annullabili" deve essere proposta necessariamente ed a pena di decadenza entro 30 giorni dalla data della deliberazione (nel caso ad impugnare siano i condomini presenti all'assemblea), o dalla data di comunicazione della delibera per gli assenti.
Naturalmente non possono impugnare la delibera i condomini che hanno espresso voto favorevole ad essa (art. 1137 c.c.).
Il predetto termine di 30 giorni è inderogabile ed il suo decorso non può essere interrotto, perché si tratta di un termine di decadenza e non di prescrizione.
Le delibere "nulle" possono invece essere impugnate in ogni tempo, anche dai condomini presenti alla votazione ed addirittura se essi avevano espresso voto favorevole, poiché queste sono radicalmente contrarie alla legge ed il trascorrere del tempo non basta a sanare il vizio.
A prescindere dall'oggetto della delibera, sussiste un contrasto giurisprudenziale in materia di impugnazione per mancato rispetto delle procedure che disciplinano la convocazione ed il funzionamento dell'assemblea (come nel caso di superamento del numero massimo di deleghe consentite dal regolamento), per cui alcune sentenze affermano che in questi casi si verterebbe in materia di annullabilità e non di nullità.
Per i motivi già visti è consigliabile adottare una linea di estrema prudenza in ipotesi di questo tipo, considerando la delibera "annullabile" anziché "nulla" per non incorrere nelle già vedute decadenze.
Tutte le delibere impugnabili possono comunque essere sostituite da una successiva delibera conforme alla legge ed al regolamento: in tal caso la delibera viziata perde efficacia e non avrebbe più alcun senso proporre impugnazione contro di essa: la sostituzione deve comunque essere esplicita ed integrale.
Pertanto, se come dice lei, la delibera si basa su una falsa documentazione potrebbe ricorrere la causa di "nullità" e conseguentemente potrebbe essere impugnata in qualsiasi momento.
E' consigliabile, comunque, optare per una sollecita convocazione di assemblea straordinaria (che può essere richiesta da 3 condomini) e consci di quanto accaduto, deliberiate in riforma e/o sostituzione del contestato verbale.
In fine: per potere esprimere un parere specifico e dettagliato occorre conoscere e leggere i documenti, diversamente possiamo indicare delle linee guida.