mapeit

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Sì, si suppone che i contratti inizialmente registrati in via telematica con Siria non abbiano bisogno di ulteriori conferme, ma qui il problema è per i contratti registrati inizialmente con l'applicazione Contratti di Locazione e registrati telematicamente con regime fiscale tradizionale, per i quali poi si sia scelto di aderire al regime di cedolare secca. E' per questi che non è prevista nessuna procedura telematica per confermare nel 2012 l'adozione della cedolare secca, e il mod. 69 previsto per i contratti registrati in forma cartacea non viene accettato agli sportelli dell'agenzia delle entrate, per cui è impossibile la conferma prevista dalla circ. 26/E

Accettano... accettano... accettano il mod. 69 compilato solo per la parte di conferma della cedolare secca.
Se non lo accettano tu minacciali di chiamare Befera che l'ha scritto a chiare lettere nella circolare 26/E.
 

basty

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Perché io che cosa ho detto, scusa ?

Tu, per quanto riguarda la eventuale disdetta, hai esattamente riportato ciò che dice la circolare: io volevo solo aggiungere che di questa modalità per disdettare finora non mi pare si sia visto nulla ... quindi .. sperem!

Quanto al tuo consiglio al #11, lo condivido: come estremo rimedio consegnare all'ufficio indicato nella registrazione telematica, e pretendere ricevuta protocollo di quanto consegnato.
 

Marco Rossini

Nuovo Iscritto
A Carpi (MO) per esperienza diretta NON accettano, e anzi, uno degli impiegati mi ha detto che sono io a dovermi adeguare ai sistemi informativi dell'agenzia, non il contrario. Gli ho anche chiesto se quello che stava dicendo avesse un senso secondo lui. Mi ha guardato con aria di fastidio
 

basty

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... e per quello che (... quando sono qui bello al tavolino,...) trovo più gusto a tirare la giacchetta al direttore..
Credo siamo ancora troppo sudditi: dovremmo ribaltare la scrivania di questi imbecilli quando si rifiutano persino di usare la testa. :disappunto:
 

mapeit

Membro Senior
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A Carpi (MO) per esperienza diretta NON accettano, e anzi, uno degli impiegati mi ha detto che sono io a dovermi adeguare ai sistemi informativi dell'agenzia, non il contrario. Gli ho anche chiesto se quello che stava dicendo avesse un senso secondo lui. Mi ha guardato con aria di fastidio

Vedi, finché accettiamo passivamente che ci imboniscano con queste sparate da burocrati, non avremo mai un'amministrazione giusta, efficiente e rispettosa dei diritti del contribuente.
Io gli avrei chiesto gentilmente il nome e cognome (perché ovviamente non portano il cartellino) ed avrei scritto una raccomandata facendo il suo nome e cognome alla Direzione Provinciale della Agenzia delle Entrate, sotto forma di interpello ordinario, presentando il caso concreto e riportando quanto dice la circolare e quanto invece è stato detto a te. Puoi star sicuro che solo il fatto che qualcuno più in alto di lui e fuori dal suo ufficio provinciale prenda in mano il problema e possa smentirlo... ebbene, lo avrebbe ridotto docile come un agnellino.

Ricordo che "attraverso l’interpello ordinario, il contribuente può ottenere il parere dell’Amministrazione finanziaria in ordine all’interpretazione di una norma tributaria obiettivamente incerta rispetto a un caso concreto e personale (articolo 11, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente)."

Iter della procedura
L’istanza, di norma, deve essere presentata alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente o di chi, in base a disposizioni di legge, è obbligato, per suo conto, a effettuare gli adempimenti fiscali.
L’istanza va consegnata a mano o spedita per posta in plico senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. In caso di inoltro via mail o tramite fax, l’istanza si considera regolarmente presentata nel momento in cui il contribuente, entro 30 giorni dall’invito dell’ufficio, regolarizza l’istanza sottoscrivendola.
La risposta deve essere notificata o comunicata al contribuente (o anche fornita telematicamente) entro 120 giorni. Il termine decorre dalla data di presentazione dell’istanza (cioè dalla data di ricezione, in caso di presentazione diretta all’ufficio, oppure dalla data in cui è sottoscritto l’avviso di ricevimento della raccomandata, se si utilizza il servizio postale) o dalla data di regolarizzazione, se l’istanza originaria non risultava firmata, o, infine, dalla data di ricezione dell’istanza da parte dell’ufficio competente, in caso di errata presentazione della stessa a un altro ufficio.
Se l’Amministrazione non si pronuncia, si forma il silenzio assenso sulla soluzione interpretativa indicata dal contribuente.
Il parere espresso dall’Agenzia non vincola il contribuente, che può decidere di non uniformarsi.
Gli uffici dell’Amministrazione finanziaria, invece, salva la possibilità di rettificare il parere, non possono emettere atti impositivi e/o sanzionatori difformi dal contenuto della risposta fornita in sede di interpello, nel presupposto che i fatti accertati coincidano con quelli rappresentati nell’istanza. Se, infatti, quanto emerge in sede di controllo non coincide con la descrizione dei fatti contenuta nell’istanza, la risposta all’interpello non produce effetti vincolanti per l’Amministrazione.
 

Marco Rossini

Nuovo Iscritto
Grazie dell'informazione. In realtà io faccio l'agente immobiliare e non sono il contribuente, né quello che deve agire per suo conto. Girerò la comunicazione agli interessati che eventualmente potranno informarsi presso il rispettivo commercialista (che finora ha cercato di rifilarmi la gestione di queste pratiche noiose). Il nome dell'impiegato per la verità lo so, era scritto sul cartellino appeso alla giacca, ma a parte lui che è stato particolarmente sgarbato, anche gli altri non accettano il mod. 69, a dimostrazione che non è un'iniziativa del singolo impiegato, ma una disposizione dell'ufficio.
Per il momento ho inviato una mail al servizio dell'Agenzia delle Entrate sul sito e una PEC alla direzione provinciale chiedendo spiegazioni. Vediamo se e cosa mi rispondono.
 

Marco Rossini

Nuovo Iscritto
Ed ecco la risposta dell'Agenzia delle Entrate:


Testo richiesta informazioni:
Ai sensi della Circolare n. 26/E del 1/6/2011 i contratti gia` registrati o prorogati al 7 aprile 2011 che hanno scelto la cedolare secca per i canoni maturati nell'anno scorso devono confermare questa opzione in occasione della prima scadenza 2012 di pagamento dell'imposta di registro annuale mediante presentazione del mod. 69 all'agenzia delle entrate di competenza. Purtroppo il mod. 69 non viene accettato agli sportelli se i contratti suddetti sono stati in orgine registrati in via telematica (serie 3T), per l'impossibilita` di modificarne il regime fiscale da parte degli addetti dell'ag. entrate. Peraltro non c'e` neanche una procedura telematica dedicata. Come si puo` ovviare?..


Testo risposta:
Gentile contribuente, la circolare n. 26/2011 del 1/6/2011 al punto 8.1.1 prevede la presentazione del modello 69 presso l'ufficio dell'agenzia delle entrate. Al momento non ci sono ulteriori indicazioni che esonerino da tale adempimento. Distinti saluti.

La presente risposta non è resa a titolo di interpello ordinario ai sensi dell'art.11 della legge n.212 del 2000, bensì a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della Circolare Ministeriale n.99/E del 18/05/2000.

Agenzia delle Entrate
Centro di Assistenza Multicanale
di Bari
Contact Center
IL DIRETTORE
Elisabetta Rubino

Chissà se basterà all'ufficio locale per accettarmi i mod. 69 o se dovrò fare anche l'interpello ordinario ;)
 

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