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Per potere revocare il mandato all'attuale amministratore condominiale, in seconda convocazione,quanti millesimi occorrono? Basta un terzo?
 
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Luigi Criscuolo

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La nomina o la revoca vanno sempre deliberate, sia in prima che in seconda convocazione con 501millesimi.
anche la conferma dell'amministratore necessita la stessa maggioranza: maggioranza degli intervenuti che abbiano almeno 500/1000.
Quindi non bisogna sottovalutare questa deliberazione: se l'amministratore non raggiunge il quorum per la conferma (oppure non viene raggiunto il quorum per la revoca) rimane in "prorogatio" finché non ottiene il quorum necessario alla conferma (o per la revoca). Se l'amministratore è una persona permalosa, a fronte del mancato rinnovo (a fronte delle revoca non riuscita), magari il condominio è anche-sì un condominio problematico, può convocare una assemblea straordinaria con oggetto le sue dimissioni irrevocabili. Se durante questa assemblea il condominio non raggiunge il quorum deliberativo per la nomina di un successore, l'amministratore segnala al tribunale civile la "vacatio"; sarà il tribunale, ricorrendo i requisiti necessari, cioè più di 8 condòmini, a nominare un amministratore giudiziale. Gli amministratori giudiziali sono come gli altri amministratori, durano in carica 12 mesi, possono essere sostituiti da amministratori nominati dall'assemblea dei condomini durante il mandato; sono solo più cari degli amministratori su piazza.
 

Luigi Criscuolo

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PER DELIBERARE IN SECONDA CONVOCAZIONE- BASTA UN TERZO DEI MILLESIMI ?
Il quarto comma dell' Art. 1136 del c.c. dice: Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117 quater, 1120, secondo comma, 1122 ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo .
Il secondo comma dice: Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
Quindi anche in seconda convocazione ci vuole lo stesso quorum della prima convocazione nonostante che qualcuno sostenga l'opposto come il sito qui sotto riportato che sostiene (a mio avviso erroneamente) un quorum deliberativo minore: il fatto è che la messo in internet un sito che offre consulenze legali.
Come si nomina l’amministratore di condominio?
 

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