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anche la conferma dell'amministratore necessita la stessa maggioranza: maggioranza degli intervenuti che abbiano almeno 500/1000.La nomina o la revoca vanno sempre deliberate, sia in prima che in seconda convocazione con 501millesimi.
anche la conferma dell'amministratore necessita la stessa maggioranza:
l'amministratore segnala al tribunale civile la "vacatio";
La dicitura riportata dall'articolo 1136 del C.C. è "almeno la metà del valore dell'edificio", quindi se la tabella di proprietà è espressa in millesimi e i millesimi sono 1000, sono sufficienti 500 millesimi.501 millesimi dei presenti all'assemblea
Il quarto comma dell' Art. 1136 del c.c. dice: Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117 quater, 1120, secondo comma, 1122 ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo .PER DELIBERARE IN SECONDA CONVOCAZIONE- BASTA UN TERZO DEI MILLESIMI ?
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