che l'amministratore dimissionario o dimissionato possa segnalare al tribunale che il condominio è vacante dell'amministratore lo prevede il primo comma dell’art. 1129 del C.C. dopo la riforma attuata con la legge 220/2012 che recita:Sei sicuro? non l'ho mai letto mi illumini?
"Quando i condomini sono più di otto, se l'assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore dimissionario."
che l'amministratore, trascorsi 12 mesi ( 1 anno) dalla sua nomina debba essere confermato la spiegazione è un pò più articolata.
Diciamo subito che la legge è un pò lacunosa.
Sempre l'Art. 1129 del c.c. riporta:
"L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata (9). L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore."
Questa infausta frase ha permesso, e permette tuttora, diverse interpretazioni.
La prima, la più pedestre secondo me, è quella che l'incarico sia biennale, quindi tra il primo ed il secondo anno non abbia bisogno di riconferma (anzi che questa sia automatica) e che al termine del biennio il mandato scada. In prossimità della scadenza l'amministratore dovrebbe indire una assemblea per la sua riconferma o per consentire la nomina di un nuovo amministratore. Tra i sostenitori di questa ipotesi c'é il sito qui sotto riportato.
Come si nomina l’amministratore di condominio?
E il Tribunale di Milano con provvedimento del 07 ottobre 2015, laddove ha riferito che “L'omesso inserimento all'ordine del giorno dell'assemblea della nomina dell'amministratore è conforme alla nuova disciplina del condominio, che prevede sostanzialmente la durata in carica dell'Amministratore per un anno tacitamente prorogabile per un altro anno, salvo delibera di revoca assunta dall'assemblea medesima”.
Anche il Tribunale di Cassino con Decreto del 21 gennaio 2016 ha confermato quell'orientamento che intende premiare la stabilità del mandato, dopo la prima investitura
Fonte Ma la conferma del mandato all'amministratore di condominio è (sempre) automatica?
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In effetti negli articoli che il nuovo codice riformato dalla legge sul condominio non è espressamente scritto che alla fine dell'incarico annuale l'amministratore necessiti di essere confermato. C'è scritto solo che il rinnovo dell'incarico deve essere di un periodo uguale a quello della nomina, che è di un anno, cioè 12 mesi. La frase successiva dello stesso comma prevede per l'assemblea la possibilità di revoca dell'incarico e la contestuale nomina di un nuovo amministratore.
Il comma 11° del medesimo Art. 1129 del c.c. dice che:" La revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio."
Pertanto all'interno del biennio è sempre possibile la revoca.
Fonte Ma la conferma del mandato all'amministratore di condominio è (sempre) automatica?
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Vi è poi la tesi di ANACI Roma secondo la quale una volta nominato l'amministratore continui "sine die" il suo mandato senza sottoporre a conferma il suo incarico alla scadenza, il quale può terminare solo a fronte della revoca della assemblea o per dimissioni irrevocabili.
Questa posizione e supportata anche da;
Riforma condominio: il rinnovo dellincarico allamministratore
Tra i sostenitori che alla fine di ogni mandato l'amministratore debba indire una assemblea per ottenere la conferma dell'incarico ci sono quelli che citano che tra i compiti della Assemblea c'è quello di deliberare sulla nomina, conferma e revoca del mandato all'amministratore. Inoltre il rapporto di lavoro che sorge tra amministratore ed assemblea condominiale è un rapporto dove il condominio è mandante/nominante: quindi sarebbe un controsenso che chi è nominato per un arco di 12 mesi, trascorso questo periodo, possa continuare il proprio incarico senza che questo sia subordinato a una conferma da parte del mandante/nominante.
Di questo parere è:
Quando è obbligatorio nominare l'amministratore di condominio? - FISCOeTASSE.com
per il Tribunale di Roma (15 maggio 2009, n. 10701), siccome l'articolo 1135 c.c. prevede, tra le attribuzioni dell'assemblea dei condomini, la conferma dell'amministratore in carica, ne deriva che per tale ultima ipotesi appare sufficiente la maggioranza ordinaria di un terzo dei partecipanti al condominio che rappresentino un terzo dei millesimi di proprietà e non la maggioranza qualificata di almeno 500 millesimi prescritta per la nomina.
Ancora in discussione la maggioranza per la conferma dell'amministratore
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