I condomini che hanno pagato tutte le quote possono dissociarsi da questa azione legal
certo; tuttavia la faccenda non è semplice.
Quando il condominio con la debita maggioranza decise di effettuare i lavori avrebbe dovuto innanzitutto nominare un progettista incaricandolo di redigere un capitolato tecnico dei lavori ed un computo metrico estimativo degli stessi, ed un coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP). Gli elaborati andavano portati in assemblea per essere approvati. Il capitolato tecnico, completo di PSC redatto dal CSP, andava dato alle imprese invitate ad eseguire i lavori per consentire loro di fare la loro offerta. In una assemblea successiva andava scelta l'impresa, il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza nella Esecuzione dei lavori (CSE). Il D.L. ha l'incarico di controllare che l'impresa incaricata esegua i lavori come da capitolato approvato dalla assemblea ed accettato dalla impresa medesima. Il D.L. si interfaccia con il Responsabile dei Lavori che di solito è l'amministratore (infatti per questa carica si fa pagare).
Se i condomini non sono soddisfatti del risultato del lavoro se la devono prendere con il D.L. ,che non ha controllato i lavori, oppure con il Progettista, che non ha progettato bene i lavori; in ogni caso non possono non pagare la loro parte perchè una volta che l'assemblea ha approvato l'importo dei lavori l'amministratore in ottemperanza al nuovo testo del 1135 del c.c. "l'assemblea dei condomini deve provvedere alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori".
Quindi emerge una lacuna da parte dell' amminstratore che ha dato inizio ai lavori senza avere la debita copertura finanziaria.
Inoltre l'amministratore deve sollecitare i morosi ed avvertirli che trascorsi inutilmente 30 gg dal ricevimento della richiesta di saldo delle pendenze provvederà ad intraprendere la strada del Decreto Ingiuntivo nei loro confronti.
Infatti il primo comma dell’art. 63 disp. att. c.c.:"Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi".
La norma citata completa e rende attuale il disposto dell’art. 1130, primo comma n. 3, c.c. che impone all’amministratore di "riscuotere i contributi […] per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni".
Quindi riassumendo tutti i condòmini devono pagare la loro parte; gli insoddisfatti potranno proporre alla assemblea di fare come condominio una azione legale nei confronti dell'impresa o del progettista o del D.L. . Se però non ottengono la maggioranza prevista dovranno andare avanti da soli. Ma l'impresa va pagata.