Una recente decisione della Cassazione, sezione II sentenza n. 1218 del 27 gennaio 2012, è intervenuta in una controversia in cui era interessato un condominio affermando la responsabilità solidale del direttore dei lavori con l'impresa edile per cui entrambi sono stati condannati al risarcimento dei danni in favore del condominio.
In materia di difformità e vizi dell'opera la responsabilità del direttore dei lavori riguarda situazioni che richiedono particolari competenze tecniche, rilevano i giudici di piazza Cavour, per cui il suo comportamento deve essere valutato non in base al generico criterio della diligenza ma secondo specifici standard di qualità applicabili nel settore in cui svolge l'attività professionale.
Il giudice di legittimità ha precisato che tra le obbligazioni assunte dal direttore dei lavori a seguito della conclusione del contratto con il committente vi è anche l'accertamento che l'opera da realizzare sia conforme al capitolato, al progetto e alle regole di buona tecnica costruttiva.
Avv. Luigi De Valeri
In materia di difformità e vizi dell'opera la responsabilità del direttore dei lavori riguarda situazioni che richiedono particolari competenze tecniche, rilevano i giudici di piazza Cavour, per cui il suo comportamento deve essere valutato non in base al generico criterio della diligenza ma secondo specifici standard di qualità applicabili nel settore in cui svolge l'attività professionale.
Il giudice di legittimità ha precisato che tra le obbligazioni assunte dal direttore dei lavori a seguito della conclusione del contratto con il committente vi è anche l'accertamento che l'opera da realizzare sia conforme al capitolato, al progetto e alle regole di buona tecnica costruttiva.
Avv. Luigi De Valeri