Un unico condominio formato da due edifici separati con a comune il vialetto, il giardino e l'autoclave deve effettuare una riparazione alla facciata lesionata del palazzo A.
Alcuni dicono che secondo il 1123 c.c., terzo comma, le spese spettino a chi gode del bene e quindi i proprietari dell'edificio A.
Altri affermano che i muri perimetrali ed il tetto dell'edificio A, pur essendo distante 30 metri dall'edificio B, siano parte integrante del condominio e che in deroga al suddetto articolo siano a carico di tutti i condomini proporzionalmente ai millesimi.
Chi ha ragione?
Grazie,
Andrea
Alcuni dicono che secondo il 1123 c.c., terzo comma, le spese spettino a chi gode del bene e quindi i proprietari dell'edificio A.
Altri affermano che i muri perimetrali ed il tetto dell'edificio A, pur essendo distante 30 metri dall'edificio B, siano parte integrante del condominio e che in deroga al suddetto articolo siano a carico di tutti i condomini proporzionalmente ai millesimi.
Chi ha ragione?
Grazie,
Andrea